Secondo la Corte di giustizia (sentenza 10 luglio 2019, C-163/18, HQ e a. c. Aegean Airlines), la esistenza del diritto al rimborso in base alla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», esclude la possibilità di chiedere il rimborso del biglietto aereo, in forza del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, al vettore aereo operativo.
La Corte ritiene, infatti, che anche se il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere totalmente i passeggeri il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso» dall’ambito di applicazione del regolamento riguardante i diritti dei passeggeri aerei, tuttavia ha inteso mantenere nei loro confronti gli effetti del sistema ritenuto sufficientemente protettivo riguardante i viaggi «tutto compreso».
Ne risulta che i diritti al rimborso del biglietto, in forza, rispettivamente, del regolamento e della direttiva non sono cumulabili.
La pronuncia dirime la controversia originata dalla prenotazione di voli andata e ritorno tra i Paesi Bassi e la Grecia, effettuata presso un’agenzia di viaggi con sede nei Paesi Bassi.
I voli, il cui prezzo era stato pagato all’agenzia, rientravano in un pacchetto “tutto compreso” e dovevano essere effettuati da una società con sede in Grecia.
Prima della partenza il viaggio veniva annullato dall’agenzia, a seguito della decisione della società greca di non garantire più voli per la tratta acquistata non potendo ottenere dall’agenzia il prezzo preventivamente convenuto.
L’agenzia di viaggi veniva poi dichiarata fallita senza che fosse stato rimborsato ai viaggiatori il prezzo del biglietto aereo.
I viaggiatori adivano quindi il Tribunale dei Paesi Bassi Settentrionali, chiedendo che la società greca fosse condannata a versar loro sia la compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo, prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 261/2004, sia il rimborso del costo dei biglietti, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
Il Tribunale interpellava la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla questione se l’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento citato dovesse interpretarsi nel senso che al passeggero che ha diritto di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del biglietto aereo in base alla direttiva n. 90/314, sia preclusa la richiesta di rimborso al vettore aereo, così come previsto dal regolamento.
Si chiedeva inoltre se ciò valesse anche nel caso in cui l’organizzatore di viaggi non fosse economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non avesse adottato alcuna misura per garantirlo.
La direttiva n. 90/314/CEE ha lo scopo di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri inerenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso”, venduti o offerti in vendita nel territorio della comunità.
In data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva UE n. 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati, che abroga la precedente Direttiva 90/314/CEE.
Lo scopo della nuova Direttiva è quello di aggiornare la normativa in tema di pacchetti turistici, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno ed al conseguimento di un più elevato livello di tutela dei consumatori, il più uniforme possibile.
Il regolamento n. 261/2004 contempla invece i diritti minimi spettanti ai passeggeri aerei, anche in caso di cancellazione o ritardo del volo, al fine di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nel settore del trasporto aereo a livello europeo.
Tenendo conto del quadro normativo in vigore al momento dei fatti la Corte di Giustizia evidenzia che il duplice meccanismo di tutela previsto dalla direttiva n. 90/314 e dal regolamento 261/2004 in favore dei passeggeri di voli acquistati in un circuito “tutto compreso” non è cumulabile.
La conferma si ricava dalla lettera stessa del regolamento, che all’art. 3, paragrafo 6 lascia impregiudicati i diritti spettanti ai passeggeri in base alla direttiva, mentre l’art. 8, paragrafo 2 prevede esclude il diritto al rimborso del biglietto per i passeggeri di voli «tutto compreso» quando già spetta loro a norma della direttiva 90/314.
Ne consegue che i passeggeri che in base alla direttiva del 1990 hanno il diritto di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso dei biglietti aerei non hanno anche la possibilità di rivolgersi al vettore aereo, sulla base del regolamento.
Su tale disciplina è intervenuta la nuova disciplina Direttiva UE n. 2015/2302 all’art. 14.5 che modifica il sistema prevedendo il diritto di cumulo delle azioni spettanti ai viaggiatori ai sensi dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali, potendo i viaggiatori presentare denunce e reclami contemporanei sulla base delle diverse normative, con l’obbligo però di decurtare il risarcimento o la riduzione del prezzo riconosciuti ai sensi della Direttiva di quanto ottenuto sulla base delle altre normative (e.g. compensazione pecuniaria per ritardo aereo superiore alle 3 ore ex Regolamento europeo 261/2004) per evitare la moltiplicazione dei risarcimenti.
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