Il Tribunale di Verona con sentenza emessa il 27 giugno, giudice dr. Maurizio Martoro, ha condannato la Compagnia irlandese Hansard Europe a restituire ai clienti le somme investite per l’acquisto di polizze assicurative, e in particolare “La Signature Bond Plus“.
Le polizze venivano piazzate in Italia da broker e società di consulenza assicurativa, tra cui principalmente A1life e IFB Italy. I broker suggerivano ai propri clienti di sottoscrivere i prodotti, con la formula unit-linked, cioè legata al valore di fondi sottostanti. Tutti i clienti, che avevano dato credito alle promesse di discreti rendimenti, si sono trovati incagliati in un investimento irrecuperabile.
Infatti dopo aver incassato alcune cedole, i risparmiatori avevano visto ridotto il valore delle quote fino al 40%. Poi ai clienti è arrivata la comunicazione da parte di Hansard che due fondi sottostanti, (Go Global Opportunity e Global Quality Selection) avevano problemi di liquidità che non consentivano di garantire il tempestivo rientro degli attivi.
La stessa sorte era toccata in precedenza a un altro fondo sottostante Imperium Balanced Fund.
La società Svizzera Novium (Asset Manager), incaricata della gestione dell’investimento, è in liquidazione dal 28 novembre 2017 per decisione della MFSA (Malta Financial Services Authority). Novium aveva impiegato il capitale in fondi sottostanti gestiti a loro volta da EAM, società con sede alle Bermuda di cui non si ha più alcuna notizia. I risparmiatori sono rimasti, così, con il danno della perdita, e la beffa della sospensione a tempo indeterminato anche del riscatto residuo.
Per recuperare i propri risparmi, i clienti hanno citato in giudizio la Compagnia irlandese, in tribunali di diverse regioni, con l’assistenza dell’Avv. Francesco Giordano, incaricato da Associazione Europea Consumatori Indipendenti di seguire la vicenda giudiziaria.
In breve tempo il Tribunale di Verona ha esaminato i fatti e condannato HANSARD EUROPE DAC a restituire tutti i premi versati, oltre interessi e spese legali.
Sulle polizze vita cosiddette “unit linked”, era intervenuta di recente la sentenza della Corte di Cassazione che, pure ha inquadrato le polizze di ramo III, ossia con una forte componente finanziaria (unit e index linked), come prodotti di investimento, al pari di azioni, Bot e fondi comuni, anziché come assicurazioni.
La Consob definisce i “prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked” come “le polizze di ramo III (…) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni”. Mentre i “prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked” sono “le polizze di ramo III (…) le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento”.
Il premio, pagato al gestore (banca, Sim o compagnia d’assicurazione) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono generalmente partecipazioni azionarie. Il rendimento della polizza è così legato al rendimento del fondo; senza garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato.
E’ proprio la mancata garanzia di restituzione del capitale l’elemento determinante che ha convinto la Cassazione a inquadrare le polizze di ramo III come contratti di investimento: “Mancando la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figurano come assicurati, come si legge nella sentenza della corte suprema che richiama la precedente sentenza della corte d’appello di Milano del gennaio del 2016.
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