Alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo si aggiunge il danno e le spese per inadempimento del contratto e il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Il giudice di pace di Firenze ha così deciso per il risarcimento ai viaggiatori vittime dei disservizi della compagnia aerea Vueling Airlines.
I fatti riguardano il volo n. VY6364 del 4 agosto 2016 con partenza prevista da Firenze alle ore 17,20 e arrivo a Santorini. Il volo è stato cancellato ed è partito il giorno dopo lasciando a terra, e senza alcuna assistenza, i due passeggeri che poi si sono rivolti al giudice di pace con l’assistenza dell’Avv. Cesare E. Martino.
La compagnia aerea giustificava il ritardo con le avverse condizioni meteorologiche, che quel giorno avrebbero impedito le possibilità di atterraggio all’aeroporto di Firenze, ma in realtà questa circostanza non è mai stata effettivamente dimostrata.
Il giudice Maria Barbara Benvenuti, con la sentenza n.2967 depositata il 30/10/2018 ha, pertanto, riconosciuto la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 5 del Regolamento CE 261/2004, oltre al il rimborso delle spese sostenute per la vacanza non goduta, e quindi i costi dei traghetti, dei biglietti aerei, delle prenotazioni degli alberghi, oltre un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione dei diritti fondamentali e di libertà della persona, di rilievo costituzionale e pertanto suscettibili di valorizzazione in via equitativa.
LexOpera fornisce l’assistenza legale a viaggiatori e turisti, vittime di disservizi, vacanze rovinate, ritardi e cancellazione di voli, etc.
Compila e invia questo form descrivendo la vicenda. Provvederemo a ricontattarti per fornirti ogni informazione e assistenza.
[contact-form-7 id=”58″ title=”Modulo di contatto 1″]
scrivi a info@lexopera.it
[Heateor-SC]