Gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie circa la gestione dell’impresa sociale, e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso esercizio. Tale è il criterio seguito dal Tribunale di Roma sezione specializzata per le Imprese, sez. 16 nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018, su un reclamo riguardante una ordinanza emessa ex art. 700 cpc.
La vicenda era iniziava con ricorso d’urgenza, richiesto dal socio accomandante, per ottenere la produzione del rendiconto, per e condannare la s.a.s. al pagamento degli eventuali utili che risultassero dovuti in favore del socio, nonchè per chiedere di accertare la responsabilità dell’amministratore per la mala gestio.
Il giudice accoglieva solo parzialmente il ricorso, e ordinava alla sas di mettere a disposizione del ricorrente tutta la documentazione indicata in ricorso nonché di consentire di estrarne copia.
Sul reclamo proposto dalla sas il collegio osserva che è errata l’equiparazione tra il diritto di controllo spettante all’accomandante ai sensi dell’art. 2320 u.c. c.c. ed il diritto di controllo spettante ai socio di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476 c.c.
Sebbene consapevole dell’orientamento (fatto proprio anche da una parte della giurisprudenza, cfr., Trib. Salerno, 16 settembre 2009) secondo il quale al socio accomandante spetterebbe un potere di controllo pieno, il collegio di Roma ritiene di dovere preferire la ricostruzione secondo la quale i poteri riconosciuti all’accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’art. 2261 c.c. per i soci della società in nome e, collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull’amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall’altra, è consentito solo al termine dell’esercizio sociale. In questa prospettiva, secondo il Tribunale “deve anche concludersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa La gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio, né è ammissibile la domanda cautelare ex art. 700 cpc invece del giudizio di rendiconto ex art. 263 e ss, c.p.c.
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