Responsabile il medico specialista per la morte in occasione di colonscopia a rischio.

Responsabile il medico specialista per la morte da colonscopia

Responsabile per colpa lo specialista che, in una situazione critica per età e condizioni della paziente procede comunque alla colonscopia, provocandone la morte dopo la la perforazione sigmoidea iatrogena

Lo specialista che esegue la colonscopia deve non è un mero esecutore delle prescrizioni del medico generale o di altro specialista che necessita dell’esame per finalità diagnostiche.

Lo specialista deve comunque procedere, ogni volta, agli opportuni accertamenti in con senso critico al fine di valutare i rischi e le eventuali soluzioni alternative.

Questo in estrema sintesi quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 30051/2022. 

Chiamata a pronunciarsi su un caso di responsabilità medica penale per omicidio colposo la SC precisa che, nell’eseguire una colonscopia, che nel caso di specie presenta rischi evidenti legati all’età avanzata della paziente, il medico che lo esegue, soprattutto se ci sono anche ulteriori problematiche nell’eseguirlo (scadentissima toilette intestinale) può anche rifiutarsi di eseguirla.

Omicidio colposo conseguente a colonscopia

Un medico specialista esegue un esame di colonscopia per finalità diagnostiche, stante la manifestazione di dolore continuo lamentato dalla donna all’emiaddome destro.

Il medico nell’eseguire l’esame provoca la morte della della paziente in conseguenza di una lacerazione della parete colica. Il medico viene quindi ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per colpa generica dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia e colpa specifica in quanto lo stesso ha eseguito l’esame, che nel caso di specie appariva sproporzionato tenuto conto anche delle avanzata della paziente

  • senza rispettare le linee guida;
  • omettendo di eseguire un preliminare approfondimento diagnostico con tecniche meno invasive;
  • in assenza di adeguata preparazione intestinale.

Cooperazione multidisciplinare e colpa dello specialista

Secondo la Cassazione, la condanna del medico deve essere confermata. In effetti  non sono in discussione le cause della morte della paziente in quanto entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l’imputato non ha valutato le linee guida in materia, in quanto le stesse prevedono che la colonscopia è un esame invasivo a rischio di perforazione nelle donne in età avanzata.

Prima di eseguire un esame del genere lo specialista deve quindi procedere a un corretto inquadramento anamnestico e clinico e a una corretta valutazione della indicazione dell’esame prescritto dal medico generico o da altro specialista.

“Ciò perché, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, non si può ritenere che lo specialista endoscopista sia il “mero esecutore” di indagini richieste da altri, non foss’altro perché tale valutazione è necessariamente richiesta al fine di procedere ad un’informazione adeguata necessaria al fine di “raccogliere una valida disposizione di volontà del paziente.”

Da ciò la Cassazione giunge ad affermare il seguente principio: “in tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo (nel caso esaminato una colonscopia), il medico specialista chiamato ad effettuare l’esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l’esame stesso (assunzione di farmaci, parametri vitali, esito esami ematochimici), anche la bontà della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente ed all’esistenza o meno di precedenti indagini diagnostiche che avvalorino il sospetto della malattia ipotizzata, soprattutto allorquando l’esame in questione sia stato prescritto da un medico non specialista (nel caso in esame il medico di medicina generale che seguiva la paziente).”

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