PRELIEVO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: L’IPOTESI DI NULLITA’ DEGLI ATTI

guida in stato di ebbrezza

Il Tribunale di Frosinone ha confermato che sono inutilizzabili a fini probatori i prelievi biologici eseguiti sull’imputato per guida di stato di ebbrezza senza preventivo avviso ex art. 114 disp att. c.p.p.

Nella sentenza n. 921/2021 il tribunale assolve l’imputato per il reato degli degli artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza alcolica e per aver provocato un incidente che aveva coinvolto solo il suo veicolo.


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IL CASO TRATTATO: Guida in stato di ebbrezza e prelievo liquidi biologici

Dalla vicenda emerge che l’imputato, alla guida della sua vettura, aveva invaso la carreggiata opposta di marcia abbattendo un palo dell’illuminazione e finendo in un campo coltivato a vigneto. La persona era stato poi soccorsa e quindi richiesti gli accertamenti del tasso alcolemico e la visita tossicologica con prelievo di campioni biologici per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Gli accertamenti evidenziavano il superamento dei limiti consentiti, con un tasso alcolemico di 1,36 g/l, confermato dai test di II livello

Tuttavia, negli risulta che né nell’immediatezza né prima del prelievo ematico fu stato dato avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. del codice di procedura penale.

I MOTIVI DELLA SENTENZA: Inutilizzabili i prelievi senza preventivo avvertimento

Il tribunale assolve per insussistenza del fatto l’imputato se il prelievo dei liquidi biologici dal quale è emerso lo stato di alterazione è avvenuto su richiesta della P.G. e senza avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p.. nonché in virtù della mancanza di ulteriori elementi di prova dello stato di ebbrezza medesimo.

Il prelievo dei liquidi biologici dalla persona per !e successive analisi rientra nell’attività’ di PG urgente ed indifferibile ex art. 354 co. 3 cpp per la quale l’attività l’indagato ha la facoltà di farsi assistere da un difensore.

Tuttavia, se il prelievo viene effettuato dai sanitari nell’ambito degli ordinari protocolli di pronto soccorso, esso non rientra nell’ambito degli ‘atti di cui all’art 356 cpp sicché non sussiste l’obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (Cass. Pen. 51284/ 17;Cass. Pen. 6755/2013).

Dai verbali, invece risulta che gli accertamenti sanitari sono stati effettuati dai carabinieri su richiesta della PG e non nell’ambito del normale protocollo ospedaliero.

Per tale ragione la nullità degli atti rientra in quelle previste dall’art. 180 e 182 cpp secondo l’orientamento delle sezioni unite della cassazione.

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Link e Documenti:
Tribunale di Frosinone sentenza n. 921 del 7.5.2021 


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