CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E NUOVE NORME PER LE SRL

Entreranno in vigore fra pochi giorni alcune delle disposizioni del   Codice della crisi e dell’insolvenza, contenuto nel dlgs. n. 14/2019.   Il decreto legislativo attua la legge delega n. 155/2017, riformando organicamente la disciplina delle procedure concorsuali, e soprattutto con la definizione di misure finalizzate a compiere una diagnosi tempestiva  della situazione di difficoltà o di insolvenza dell’impresa.

Dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le disposizioni che riguardano:

  • istituzione dell’albo dei curatori, commissari giudiziale o liquidatori;
  • competenza per la regolazione della crisi o dell’insolvenza in base al luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali;
  • amministrazione straordinaria;
  • certificazione dei debiti contributivi, tributari e premi assicurativi;
  • modalità organizzative dell’impresa e delle società;
  • responsabilità degli amministratori;
  • nomina degli organi di controllo;
  • garanzie per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

Dal 15 agosto 2020 invece entreranno in vigore le disposizioni:

  • sulle misure di allerta;
  • sul sovraindebitamento,
  • sul consumatore e le imprese di piccole dimensioni.

I principi generali, imposti dalla legge delega, che connotano la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, in estrema sintesi, sono i seguenti:

▪   si sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;

▪   si introduce una definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza, e si mantiene nel contempo l’attuale nozione di “insolvenza”;

▪   si adotta un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità;

▪   si assoggetta ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;

▪   si prevede di dare priorità alla trattazione delle proposte che comportano il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore;

▪   si uniforma e si semplifica, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

▪   si prevede di ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali;

▪   si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza dl datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”  mirano  ad  anticipare l’emersione della crisi di impresa e  costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause del sofferenza economica e finanziaria dell’impresa, e infine a   favorire il raggiungimento dell’accordo con i creditori;

Fra le principali novità la cui entrata in vigore è prevista già nei prossimi giorni, anche quelle sulla competenza, per cui:.

▪   il Tribunale  sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, ex art. 1 del Dlgs n. 168/2003, è competente per i procedimenti di regolazione della crisi o della insolvenza, nonché per le controversie relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi di impresa di rilevante dimensione;

▪   il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il proprio centro di interessi è invece competente per tutti gli altri procedimenti;

Il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere attivato su istanza dei creditori, degli organi o delle autorità con funzioni di controllo e vigilanza o del pubblico ministero o dello stesso debitore. Si tratta di un procedimento semplificato ma regolato nelle forme e termini per quanto concerne la fase introduttiva, la fase di trattazione e la fase decisoria. I termini sono brevi nel rispetto del principio di celerità e delle garanzie processuali (art. 41)

Con la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale il giudice può  nominare, se lo ritiene utile, insieme al curatore anche uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura (ad esempio per la liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale).

La modifica degli statuti per le SRL

Nuovi oneri per le società che rientreranno nei limiti previsti dalla riforma e per i quali è esteso l’obbligo di nomina degli organi di controllo

Intervenendo sull’articolo 2477 del Codice Civile, viene previsto che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se la società.

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

La rilevante riduzione dei parametri dimensionali che, se superati per 2 esercizi consecutivi, fanno scattare gli obblighi in discorso e la sufficienza del superamento anche di 1 solo parametro (e non di 2, com’era previsto dalla disposizione pre-vigente) imporranno a numerose Srl di nominare un revisore o un organo di controllo.

In presenza dei requisiti la norma richiede che la Srl nomini un revisore legale unico (o in alternativa, una società di revisione) oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.

secondo l’orientamento prevalente per “nomina dell’organo di controllo o del revisore” si intende anche la nomina del solo revisore legale o società di revisione;

Non sarebbe invece consentita la nomina del solo ODC  (sindaco unico o collegio sindacale) che, se effettuata, farebbe scattare a carico della Srl l’obbligo di assegnare anche l’incarico della revisione legale, conferendolo allo stesso ODC oppure a un revisore legale “esterno” o a una società di revisione.
Si avranno a disposizione nove mesi di tempo per l’adeguamento degli statuti o degli atti costitutivi, e pertanto sarà necessario provvedere alla modifica di atti costitutivi e statuti al fine di adeguarsi alle novità entro tale termine.

Link e documenti:
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.38 del 14-02-2019


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