Per la corretta valutazione dell’abitualità del reato, ai fini della applicazione della causa di non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto, ai fini dell’art. 131 bis, cod. pen., è necessario l’esame delle condotte successive alla sua commissione.
La Corte di Cassazione con Sentenza Sez. 3 Penale Num. 4123 Anno 2018 riconosce il principio di diritto che : « La nozione di comportamento abituale – che ricorre quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame – non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede, unitamente alla valutazione del comportamento dell’imputato dopo il delitto (nella specie demolizione e sanatoria edilizia), significativo della sua non abitualità alla commissione di reati».
Il caso deciso dalla Suprema Corte riguarda i reati edilizi di cui all’art. l’art. 44, lettera B), d. P. R. 380/2001 ( esecuzione o prosecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire). Il Giudice per le indagini preliminari dichiarava la non punibilità per particolare tenuità del fatto dell’imputato, che aveva proseguito dei lavori edilizi dopo la revoca del permesso di costruire; successivamente, aveva demolito e rimosso le opere abusive.
La Suprema Corte ha ricordato che il comportamento successivo (sia relativo al reato per il quale deve valutarsi l’applicabilità dell’art. 131 bis, cod. pen., e sia relativo ad altri reati commessi dall’imputato) deve comunque valutarsi dal giudice per escludere un comportamento abituale. In questo senso ritiene la cassazione che il riferimento al comportamento successivo alla commissione del reato (rimozione-demolizione o sanatoria) appare coerente con la esclusione di un comportamento abituale (infatti chi rimuove gli effetti dannosi del reato non può certamente ritenersi dedito ad un comportamento delinquenziale abituale).
Link e documenti:
Sentenza Num. 4123 depositata il 29/1/2018
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