Non è automatica la responsabilità del conducente che ha assunto sostanze stupefacenti

vetro rotto da incidente

La guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non comporta automaticamente l’aggravante dell’aver causato il sinistro. Così decide Il Tribunale di Torino nella sentenza n. 19 marzo 2021 n. 534 Sezione penale 

Il caso giudiziario: Guida in stato di alterazione con sinistro stradale

Il conducente veniva imputato per il reato contemplato dall’art. 187 del Codice della Strada perché alla guida di un motociclo  in stato di alterazione psico fisica dopo aver assunto sostane stupefacenti veniva coinvolto in un sinistro stradale.

Dalle dichiarazioni assunte emerge che un motociclo ha tagliato la strada all’imputato che a sua volta è andato a urtare contro il furgone.

L’imputato, riporta lesioni per le quali viene portato in ospedale, dove emerge la presenza nel sangue di tetraidrocannabinolo in misura superiore ai limiti consentiti. 

L’aggravante dell’aver causato l’incidente

Il P.M chiede la condanna dell’imputato mentre il difensore e, comunque, in via subordinata, l’esclusione dell’aggravante dell’aver causato un incidente stradale.

Non sussiste l’aggravante dell’aver provocato il sinistro

Il Tribunale ritiene senza dubbio configurato il reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti poiché dagli esami risulta una quantità di sostanza stupefacente superiore alla soglia di tollerabilità.

L’aggravante, però, è esclusa poiché, dagli accertamenti risulta che a provocare l’urto è stato un altro conducente di un motoveicolo che ha tagliato la strada all’imputato a bordo della sua moto, provocando lo scontro contro il furgone.

Ricorda il Tribunale poi che: “è utile ricordare che l’art. 187 c. 1 bis C.d.s. stabilisce un inasprimento di pena ove “il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale”, con ciò richiedendosi espressamente, mediante l’utilizzo del verbo provoca, un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell’agente e la verificazione del sinistro. In altri termini, per integrare la circostanza aggravante de qua, non è sufficiente il mero coinvolgimento in un incidente stradale, ma è necessario che il conducente abbia concorso a cagionare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il sinistro stradale. In caso contrario si opererebbe un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem dell’aggravante in questione, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “… alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non può equipararsi il mero coinvolgimento nel sinistro” (così Cass. Pen. Sez. IV n. 7969/13).”

Precisa il tribunale che “Se si ragionasse diversamente si finirebbe per imputare all’imputato una circostanza aggravante a titolo di responsabilità oggettiva. Occorre poi considerare che anche i militari intervenuti sul posto non hanno rilevato profili di responsabilità dell’imputato ricollegabili al sinistro stradale. Deve quindi escludersi la ricorrenza dell’aggravante contestata.

Riconosciute le circostanze attenuanti generiche il trattamento sanzionatorio viene così stabilito in una pena di mesi 6 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda.

Le misure alternative alla detenzione: lavori di pubblica utilità

L’esclusione della responsabilità per il sinistro comporta che il giudice ha potuto accogliere le richieste dell’imputato riguardo alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 8 bis dell’art. 187 Codice della Strada.

I lavori di pubblica utilità costituiscono una vera e propria pena applicata in sostituzione di quella determinata inizialmente dal giudice (pena detentiva e pecuniaria) e consistono nello svolgimento di attività non retribuite in favore della collettività che, una volta completate, determinano l’estinzione del reato. Infatti, ai sensi del comma 9-bis art. 186 codice della strada il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

In definitiva la soluzione alternativa alla pena con i lavori di pubblica utilità quella determina indubbi vantaggi, ma se il conducente imputato ha provocato un incidente, anche lieve, la possibilità di ricorrere ai lavori di pubblica utilità diverrebbe immediatamente preclusa, consentendo al colpevole la sola richiesta di messa alla prova.

La messa alla prova, diversamente dal procedimento previsto dall’art. 186 co. 9-bis CdS comporta l’immediata sospensione del processo. Non appena saranno ultimati i lavori, con esito positivo, il reato verrà dichiarato estinto, ma non è prevista la riduzione del periodo di sospensione della patente nè la revoca della  confisca del mezzo.

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