Segnalazione a cura dell’Avv. Raffaele Carbone www.verificalimitefinanziabilita.it.
Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 28/02/2020 ha deciso per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo perché convenuto un prestito eccessivo rispetto al valore dell’immobile.
In particolare, il provvedimento cautelare afferma che va sospesa l’efficacia esecutiva di un titolo quando da una perizia di stima dell’immobile, pur applicando i valori massimi registrati dall’OMI (e ridotti del 20%) in epoca prossima alla conclusione del contratto per la zona censuaria di riferimento, risulta in ogni caso superato il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, co. 2 TUB. Nel caso di specie, è stato considerato quale limite di finanziabilità il 100% del valore dell’immobile, in ragione delle fideiussioni specifiche rilasciate a garanzia della restituzione del mutuo (mutuo di euro 900.000,00 a fronte di un immobile del valore di euro 558.000,00).
Il provvedimento del giudice di Lucca riconduce al principio di diritto inaugurato da Cassazione n. 17352 del 13 luglio 2017, secondo cui “il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente delibera Delib. Cicr., determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario … salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne risultino accertati i presupposti”.
Link e Documenti:
Tribunale di Lucca ordinanza del 28/02/2020
IL CREDITO FONDIARIO: LIMITE DI FINANZIABILITA’ E IPOTESI DI NULLITA’ a cura dell’Avv. Raffaele Carbone
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