I nuovi adempimenti per i pignoramenti stabiliti dalla riforma del processo civile

La Riforma del processo civile della Ministra Cartabia di cui alla legge n. 206/2021 prevede nuove regole per la forma del pignoramento e il cambiamento del foro competente per l’esecuzione forzata se il debitore è una PA

Il pignoramento presso terzi

Con la riforma del processo civile della Ministra Cartabia dal 22 giugno 2022 cambia anche il pignoramento presso terzi.

L’art. 543 c.p.c, come modificato dalla riforma, entra infatti in vigore, senza bisogno di ulteriori interventi attuativi, a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge n. 206/2022, ossia dal 24 dicembre 2021.

Il nuovo testo dell’art. 543 c.p.c.

L’art. 543 c.p.c, che disciplina la forma del pignoramento, in base alla nuova formulazione, impone al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto.

Debitore e terzo devono quindi essere messi al corrente del numero di iscrizione della procedura.

Se i suddetti adempimenti non verranno eseguiti il pignoramento non sarà efficace.

Nel caso però in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti terzi esso sarà inefficace ovviamente solo nei confronti dei soggetti ai quali non sia stato notificato (o non risulti depositato nel fascicolo) l’avviso di iscrizione a ruolo.

Se poi la notifica viene omessa del tutto, debitore e terzo sono liberati dagli obblighi a loro carico a partire dalla data dell’udienza che il creditore ha indicato nell’atto.

Il foro competente se il debitore è una Pubblica Amministrazione

Come previsto dal comma 37 della legge delega infine, cambia anche il Foro competente nel caso in cui il debitore si una PA. L’art. 26 bis, comma 1 c.p.c prevede infatti che dal 22 giugno 2022 sarà competente per l’esecuzione forzata “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

Viene così a cessare la competenza del ” giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

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