Il titolare di Buoni postali perde il diritto al rimborso dopo dieci anni dalla scadenza, ma non sempre i risparmiatori sono consapevoli avere in mano non i buoni ordinari con scadenza ventennale ma titoli con durata molto più breve
A partire dagli anni 2000 moltissimi clienti hanno investito in buoni fruttiferi postali con la dicitura “a termine”. Una buona parte di essi non si è resa conto di avere acquistato titoli con una scadenza limitata ad alcuni anni e, al momento in cui pensavano di poter incassare quanto promesso si sono vista rifiutare tutto essendo decorsi oltre 10 anni dalla scadenza.
I buoni postali collocati a partire dal 2000 prevedevano condizioni modificate rispetto all’impianto precedente.
La modifica è avvenuta in forza di quanto previsto dall’art. 7, co 3, d. lgs. 284/1999, che ha disposto l’abrogazione, per il «tempo futuro», dell’intero corpus costituito dal codice postale (DPR 156/1973), così tra l’altro eliminando l’obbligo della indicazione sul modulo dei rendimenti e della durata dell’investimento.
Infatti, il decreto ministeriale 19.12.2000 ha previsto l’emissione di buoni fruttiferi di due tipologie, quelli ordinari appartenenti alla serie A1, di durata ventennale, e quelli cd. a termine, appartenenti alla serie AA1 connotata appunto dall’apposizione della (generica) dicitura «a termine» sul corpo del buono.
Lo stesso decreto ha posto, in capo a Poste, l’obbligo di consegnare ai sottoscrittori di un apposito foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi (art. 6).
Dal punto di vista dei risparmiatori tale dicitura è vaga e indeterminata perché non indica quale sia, nel concreto, questo «termine».
Il più delle volte il foglio informativo, unico documento contenente l’indicazione della data di scadenza, non è stato consegnato al sottoscrittore.
L’ipotesi è confortata dalla numerosità dei casi giudiziali ed arbitrali in cui i clienti lamentano la mancata consegna del foglio informativo tanto che l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha aperto l’istruttoria PS11287 per pratica commerciale scorretta.
L’indagine ha il fine di appurare se il collocatore abbia concretamente informato gli investitori, mediante la consegna del foglio informativo, sulla durata dell’investimento e conseguentemente sui termini di prescrizione dei titoli.
Tra il 2020 e il 2021, i buoni postali che risulterebbero prescritti sono circa 367mila per un totale di 404 milioni di euro. Il gran numero di risparmiatori interessati è un indizio che porta a scorgere ragioni che oltrepassano la mera inerzia nel titolare del diritto. Pare, in effetti, ben difficile sostenere che tutti siano stati colpiti da identica amnesia, trascurando di passare all’incasso per somme spesso importanti.
Poiché il danno per il risparmiatore è evidente, essendo pregiudicato il suo diritto al rimborso, occorre accertare se la condotta concreta di Poste Italiane ha ostacolato, di fatto, l’esercizio del diritto, magari perché non ha informato adeguatamente i clienti.
La giurisprudenza dell’ABF sembra ancora attestata su posizioni formali, valorizzando la presunzione di conoscenza legale, conseguente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sulla base di tale posizione la consegna del foglio informativo, seppur prevista dall’art. 6 del D.M. 19.12.2000, non integra un obbligo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle disposizioni ministeriali.
Ne conseguirebbe l’esclusione di una responsabilità precontrattuale in capo a Poste Italiane per aver omesso informazioni tali da rendere edotto il titolare sulla scadenza del suo diritto di credito.
La giurisprudenza dei Giudici di Pace e dei Tribunali ha maturato una maggiore attenzione alle ragioni dei risparmiatori. Diverse sentenze, argomentano, in modo convincente, la responsabilità di Poste Italiane dalla cogenza degli obblighi informativi previsti sia dalla normativa bancaria e finanziaria, sottolineando come tale corpus normativo risulti applicabile all’attività svolta da Poste in tema di collocamento di buoni fruttiferi, nonché dagli obblighi generali di buona fede, correttezza e trasparenza nell’esecuzione dei rapporti con l’investitore.
In sostanza, sarebbe onere di Poste Italiane dimostrare di avere edotto adeguatamente il cliente mediante consegna dei fogli informativi nei quali, tra l’altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso (articolo 3 del DM del 19 dicembre 2000 ).
Seguendo tale orientamento il tribunale di Termini Imerese, con sentenza 1.5.2022, n. 367 ha ritenuto che il cliente non sia stato posto nelle condizioni di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso e che, tale fatto impedisce il decorso della prescrizione, in virtù dell’art. 2935 c.c., il quale dispone che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Pertanto il Tribunale ha condannato Poste Italiane S.p.a., a rimborsare le somme riportate nei buoni fruttiferi per 60.000,00 euro, oltre interessi di legge.
Anche il Tribunale di Torre Annunziata è allineato con tale principio. Con sentenza n. 945/2002 confermando la pronuncia del Giudice di Pace che aveva condannato Poste Italiane a rimborsare buoni fruttiferi postali della serie AA1.
Altre sentenze hanno ribadito la necessità di tutela del legittimo affidamento a favore del consumatore, condannando Poste Italiane al risarcimento del danno, con restituzione del capitale versato, in virtù della mancata consegna del Foglio Informativo.
Il Giudice di Pace di Bella (sentenza del 22.04.2021, n. 181) accoglie la tesi della Responsabilità Contrattuale di Poste Italiane Spa da mancata consegna del F.I.A. (Foglio Informativo Analitico), condannando al risarcimento dei danni, argomentando anche in tema di “presunzione di conoscenza degli atti normativi “che non ricomprende i decreti ministeriali istitutivi delle serie di emissione dei predetti titoli di diritto postale.
Il Giudice di Pace di Potenza (sentenza 03.03.2021, n. 161, e 29.07.2021, n. 482) accoglie l’istanza di risarcimento dei danni per mancato incasso di n. 1 buono fruttifero postale, ritenuto “irrimediabilmente prescritto”.
Anche il Giudice di Pace di Massa (sentenza 17.06.2020, n. 205) si è pronunciato a favore dei risparmiatori condannando Poste Italiane al risarcimento del danno, individuato nella perdita del capitale investito.
La dottrina giuridica sull’argomento riconduce gli strumenti di tutela dei clienti anche alla disciplina della sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. che recita: “La prescrizione rimane sospesa: “8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
I sostenitori dell’argomento richiamano l’orientamento della Corte di cassazione che ha ritenuto applicabile la disposizione “quando sussista un obbligo di informare” in capo al debitore (Cass. 29.1.2010, n. 2030) che ha omesso di comunicare al creditore una circostanza da considerarsi rilevante ai fini dell’esercizio del diritto del creditore. L’oggetto della condotta è, pertanto, “un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge” (Cass. 11.11.1998, n. 11348).
Nel caso dei buoni postali, quindi, sarebbero ravvisabili tutte le condizioni che la norma richiede: l’omissione dell’informazione che condiziona la condotta del creditore, la rilevanza della circostanza taciuta ai fini del godimento del diritto e, ancora, il «dolo» nell’agire del debitore.
Le correzioni a penna sui Buoni Postali
In molti casi alcuni uffici postali hanno emesso buoni postali utilizzando moduli di serie precedenti, generando non poca confusione. In particolare si trovano buoni AA1 e AA2 emessi sui moduli della precedente serie AF o AE o AD.
Il condiviso orientamento dei Collegi ritiene che – in caso di BFP della serie AA2 emessi sulla modulistica della serie AF, ovvero su moduli di altre serie di BFP – si applicano le condizioni previste per la serie AA2 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l’indicazione “AA2”) sono state validate dal timbro dell’ufficio postale e dalla firma dell’impiegato, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013.
In assenza delle suddette condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell’ufficio postale), trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono e quindi la scadenza va ricondotta a quella della serie ordinaria (ABF Bologna Decisione N. 9786 del 24 giugno 2022)
L’individuazione del termine di decorrenza
L’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. La richiamata disposizione non chiarisce tuttavia il termine di decorrenza del periodo prescrizionale;
Poste Italiane sostiene che la scadenza nei buoni a termine sia la data puntuale, sul presupposto che l’art. 176 cod. post. – che fa espresso riferimento “alla fine dell’anno solare” sia applicabile solo ai buoni fruttiferi ordinari, i quali, a mente del successivo comma 2, cessano di essere fruttiferi al 1° gennaio successivo alla scadenza.
Sul punto, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 8056/19 si è espresso in relazione a buoni emessi sulla base del d.m. 29.3.2001, decreto che fissava, come il precedente d.m. 19.12.2000 per la serie AA1 a AA3, la scadenza entro la quale i buoni possono essere liquidati per capitale e interessi, rispettivamente “al termine del sesto anno per i buoni della serie AA1 e del settimo anno successivo a quello di emissione per i buoni della serie AA3”.
Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, il principio espresso dal Collegio di coordinamento in relazione ai buoni appartenenti alle serie “AA1” e “AA3” può essere esteso ai BFP delle serie AD – AE – CC, in quanto prevalgono le condizioni riportate sul titolo, senza tener conto di quanto previsto dall’art. 8 d.m. 19.12.2000; il dies a quo per la prescrizione è pertanto rappresentato:
- dall’ultimo giorno (31 dicembre) dell’undicesimo anno solare dopo la data di sottoscrizione per i buoni della serie AD;
- dall’ultimo giorno (31 dicembre) del dodicesimo anno solare dopo la data di sottoscrizione per i buoni della serie AE;
- dall’ultimo giorno (31 dicembre) del decimo anno solare dopo la data di sottoscrizione per i buoni della serie CC.
I Collegi ABF (Bologna 9599/2022 – Roma 6768/2022 – Bologna 7497/2022 – Milano 3552/2022) hanno ritenuto di estendere analogo orientamento ai buoni fruttiferi della serie AF che presentano sul retro la dicitura: “il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L’EMERGENZA COVID
In occasione dell’emergenza pandemica da Covid-19 l’art. 34, comma 3, del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, ha disposto che “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”. Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 aveva la durata prevista di sei mesi e, dunque, scadenza al 31 luglio 2020. Sono poi seguite ulteriori proroghe sino all’art. 1, comma 1, DL 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, che ha dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale. Si osserva tuttavia che l’art. 72, comma 1, del D.L. 104/2020 convertito con L. 126/2020 ha disposto che la previsione sopra citata in ordine alla perdurante esigibilità dei buoni fruttiferi postali prescritti nel periodo di emergenza continui ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. Tale termine è stato poi prorogato con successivi interventi normativi, al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 3, D.L. 83/2020 convertito con L. 124/2020, come modificato dal D.L. 125/2020), al 30 aprile 2021 (art. 19, comma 1, D.L. 183/2020 convertito con L. 21/2020) e, infine, al 31 luglio 2021 (art. 11, comma 1, D.L. 52/2021 convertito con L. 87/2021).
Reclamare il pagamento dei Buoni Postali scaduti da oltre 10 anni?
Poiché l’orientamento variabile della giurisprudenza le possibilità di ottenere il rimborso di buoni fruttiferi scaduti da oltre 10 anni devono essere valutate attentamente e caso per caso.
Il controvalore dei Buoni postali prescritti, emessi dopo il 14 aprile 2001, viene devoluto al Fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari dormienti istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione dell’art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Che succede in caso di contestazione sulla prescrizione che Poste Italiane sostiene essere maturata?
La circolare del 13 febbraio 2009, n. 11439 del MEF ha chiarito che “L’intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l’importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, e’ tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo. Successivamente lo stesso intermediario potra’ avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.”
Quindi, se si vuole contestare l’eccezione di prescrizione, perché il buono doveva essere portato ad una scadenza più lunga, la controversia va attivata nei confronti di Poste Italiane reclamando il rimborso.
Per richiedere un parere dal Studio è sufficiente contattare i recapiti di sede e inviare copia fronte retro dei buoni. I nostri professionisti forniranno tutti i ragguagli per la attivazione degli interventi più opportuni.
Tabelle Tassi e scadenze