LA RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA PER INFORTUNI AI TERZI

sicurezza cantiere

Nota a Cass. Pen. n. 12180/2020. di Avv. Pasquale Morelli

Quella della responsabilità datoriale nei confronti dei terzi, scaturente dalla violazione delle norme prevenzionistiche, è una tematica che seppur frequentemente ricorrente nelle aule di giustizia, non ha ancora raggiunto un livello di sufficiente considerazione da parte degli operatori del settore.

Il caso che qui nel prosieguo è trattato, è per l’appunto frutto di un evento prevedibile ma trascurato, magari per via dei convulsi ritmi delle attività lavorative, che tra l’altro inducono i lavoratori (ed i datori) a seguire inadeguate procedure di salvaguardia individuale, a discapito di una prospettiva di sicurezza generale e complessiva nell’ambiente di lavoro.

La sentenza in commento ribadisce un’idea già da lungo tempo affermata dalla Cassazione, che il soggetto beneficiario della tutela prevenzionistica, non è solo il lavoratore così come indicato dall’art. 2 lett. a del d.lgs 81/2008, bensì anche il terzo estraneo all’organizzazione aziendale. Il principio, si deduce dall’interpretazione giurisprudenziale attribuita all’art. 3 del d.lgs 81/2008 relativamente al campo di applicazione della normativa prevenzionistica.

Ne consegue che in caso di incidente accorso ad un soggetto che non sia dipendente dell’impresa, sarà chiamato a risponderne il garante della sicurezza aziendale, a condizione però che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata, o sotto diverso profilo, rientri in quella gamma di ipotesi che il datore di lavoro era tenuto a valutare preventivamente al fine di adottare le necessarie e sufficienti misure di prevenzione, atte a gestire il rischio per ridurne quanto più possibile l’evento dannoso.

Compito del titolare della posizione di garanzia è infatti quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità degli individui, chiunque essi siano, legati all’esercizio delle attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati e dei terzi.

Il garante, pertanto, non potrà, dal canto suo invocare a propria discolpa il principio di affidamento, sostenendo che il comportamento del lavoratore o del terzo fosse imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999).

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori o dei terzi, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore e del terzo anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass., n. 18998/2009). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori o di terzi (Cass., n. 22622/2008).

Ed ancora, pensare che la condotta colposa del soggetto terzo estraneo, possa da sola innescare l’effetto di cui al comma 2 dell’art. 41 cp, rischia di generare equivoci, in quanto perché ciò accada e la causa sopravvenuta (condotta colposa del terzo) escluda il nesso di causalità (evento delittuoso legato alla violazione di norme prevenzionistiche) è necessario che la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., n. 25689/2016; Cass. n. 15493/2016; Cass. n. 43168/2013). L’interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore (o il terzo) ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche; oppure qualora venga posta in essere una condotta del tutto abnorme ed eccezionale e cioè una condotta che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (Cass., n. 23292/2011). Solo in questi casi è esclusa la responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202).

Il caso da cui è tratta la sentenza in commento, è quello di un cantiere stradale, temporaneo e mobile, che ha visto l’amministratore, il direttore tecnico ed il responsabile della sicurezza dell’impresa chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo ai danni di un passante, deceduto a seguito di investimento di un autocarro che procedeva in retro marcia, intento nell’eseguire le operazioni lavorative di cantiere.

Il fondamento della responsabilità datoriale è stata individuata nell’omessa adozione di appurate misure prevenzionistiche, dovuta a colposa inosservanza delle norme in materia di infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 96, comma 1, lett. b) e g), art. 109). Non solo, ma un’attenta lettura della vicenda, offre la possibilità di riflessione anche su un altro aspetto importantissimo della tutela prevenzionistica, ovvero la buona pratica della comunicazione del pericolo, che se adeguatamente spiegata è in grado di indirizzare un virtuoso traffico di informazioni utili a riconoscere occasioni di pericolo e ad evitarle.

Ed infatti, è stata una carente segnaletica stradale di cantiere ad aver generato una errata convinzione, che ha prodotto un’azzardata condotta da parte del pedone, rivelatasi di fatto fatale per lui, nel momento in cui un autocarro in manovra di retromarcia lo ha investito.

I fattori che quindi hanno contribuito al verificarsi dell’evento delittuoso sono stati: violazioni delle norme del codice della strada da parte del conducente dell’autocarro, il quale in un contesto come quello in cui si trovava ad operare, avrebbe dovuto seguire alla lettera quanto stabilito all’art. 141 CdS. Nel contempo, sono state violate le istruzioni di cui al POS di cantiere, indicante la presenza di personale a terra in caso di manovre dei mezzi pesanti, ausilio che invece si è rilevato non essere stato utilizzato in detta occasione. Infine, ma non ultima, la scarsa segnalazione dell’area di cantiere, della definizione dell’area di lavoro, nella specie cantiere stradale, mobile e temporaneo, per il quale occorre seguire le norme di cui al titolo II, paragrafo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Sul tema della delimitazione dell’area di cantiere, gli imputati a propria discolpa, hanno sostenuto che l’apposizione di una barriera, così come prevista all’art. 39 reg. esec. CdS, non sarebbe stata nemmeno possibile in considerazione del fatto che trattasi di dispositivo di sicurezza fisso, quindi inadeguato ad un cantiere mobile in continuo avanzamento.

Non solo, ma la specifica attività che in quel frangente si stava eseguendo, fresatura dell’asfalto, ad avviso degli imputati, comportava un continuo spostamento dell’autocarro in retromarcia, eseguendo pertanto un’attività che non poteva essere in alcun modo bloccata od ostacolata da segnaletica e/o recinzione.

Dalla sentenza emerge però come la fase istruttoria abbia consentito di comprendere dettagli importanti, segnali che indiscutibilmente hanno posto il datore di lavoro su un piano di responsabilità evidente. Per la delimitazione e l’indicazione dell’area di cantiere, vi erano infatti, solo dei coni di 15 cm di altezza, posizionati a terra, nonché dei segnali di divieto di sosta collegati tra loro con dei nastri di plastica.

Questo tipo di delimitazione, infatti, non è stata ritenuta idoneo ad impedire l’accesso al cantiere agli estranei ai lavori, ipotesi ben prevedibile – specifica il giudice a quo – se si considera che il cantiere era collocato in un centro abitato, e che in quel tratto di strada vi erano dei cassonetti delle immondizie, accessibili alla normale fruizione dei cittadini.

Ritengono i giudici, quindi, che il rischio di accesso pedonale non fosse stato valutato e che i pedoni non erano stati considerati quali soggetti esposti ai rischi connessi alle lavorazioni. Al contrario, se una adeguata valutazione preliminare fosse stata compiuta, sarebbero state attuate misure prevenzionistiche appropriate, sia in termini di presidi di sicurezza sia in termini di comunicazione di pericolo immediatamente percepibili. Il contesto urbano in cui insisteva il cantiere, imponeva uno scrupolo maggiore, o quantomeno un’attenzione particolare dedicata a rischi determinati da agenti esterni all’organizzazione aziendale.

Le conclusioni a cui è giunge la sentenza in commento, sono del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il titolare della posizione di garanzia ha l’obbligo di garantire la sicurezza del luogo di lavoro non solo per i lavoratori subordinati o per i soggetti equiparati a questi ultimi ma altresì per tutti coloro che possano comunque trovarsi nell’area del cantiere (Cass., n. 2525/2016).

Link e documenti:
Cass. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12180/2020

Avv. Pasquale Morelli
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