LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PUO’ ESSERE NON PUNIBILE PER PARTICOLARE TENUITA’

Spetta anche all’imputato del reato di guida in stato di ebbrezza la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nel caso in cui il tasso alcolemico riscontrato nell’automobilista sia modesto e in assenza di  pericolo o di danno per la collettività.
E’ questa la conclusione della Corte d’appello di Venezia che, con la sentenza numero 1989  del 28 maggio 2018 che  ha assolto in appello, un uomo imputato della contravvenzione prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera b) e 2 sexies del codice della strada.
L’automobilista era stato tratto in giudizio e condannato in primo grado alla pena di 20 giorni di arresto e € 1.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali e alla sospensione della patente di guida per otto mesi , perché si era messo alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con una tasso alcolemico accertato mediante etilometro era pari a 1,10 g/l sia alla prima che alla seconda prova.
Nel giudizio di appello I giudici  hanno invece ritenuto che  Al fatto ascritto all’imputato, di assoluta modestia alla luce del tasso alcolemico riscontrato e della assenza di pericolo o di danno per la collettività, deve essere applicato l’istituto previsto dall’articolo 131 bis del codice penale, vale a dire la particolare tenuità del fatto.
Ha rilevato il giudice di appello che il tasso di intossicazione alcolica non era particolarmente elevato e che la sussistenza di un precedente specifico risalente nel tempo e non più presente nel certificato del casellario non poteva essere eccessivamente enfatizzata.
Non vi sono quindi, nel caso specifico, ragioni sufficienti ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della punibilità del fatto, che deve tenere conto delle modalità della condotta.

La  corte di Cassazione Sez.Un. penale  Sentenza 6 aprile 2016, n. 13681n. 13681,  aveva in astratto valutato compatibile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con il reato di guida in stato di ebbrezza  e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, enunciando il seguente principio di diritto: «essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto» Le ordinanze di rimessione avevano infatti rilevato l’opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, per fornire indicazioni, in relazione a diversi  aspetti attinenti l’applicabilità o meno dell’istituto della non punibilità della particolare tenuità del fatto, al reato di guida in stato di ebbrezza.

Di recente la Cassazione penale  Penale Sez. 4   Sent. Num. 24100 depositata il 29 maggio  2018  ha precisato che La valutazione sulla particolare tenuità del fatto, al contrario, richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza.
Secondo i principi enunciati dalla suprema Corte occorre, dunque, compiere una valutazione relativa al fatto concreto; verificare se la irripetibile manifestazione dell’illecito presenti un ridottissimo grado di offensività.  L’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. Si giustifica, infatti, alla luce della riconosciuta graduabilità del reato in relazione al disvalore d’azione e di evento nonché all’intensità della colpevolezza. Il legislatore, infatti, ha limitato il campo d’applicazione del nuovo istituto proprio in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima; e alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Link e documenti:
Corte d’Appello Venezia sent. 1989  del 28 maggio 2018


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