Dal mancato rinnovo del telepass per accedere all’area a traffico limitato non può conseguire l’irrogazione della medesima sanzione amministrativa prevista dal c.d.s. per coloro che transitano in ZTL in assenza di qualsiasi autorizzazione. Il Giudice di Pace di Firenze annulla le sanzioni per i passaggi sotto la porta telematica con telepass scaduto.
Osserva il Giudice Dr. Tobia Grigoletto, nella sentenza n. 818/2018, che è del tutto irragionevole far scaturire la sanzione amministrativa prevista dal c.d.s. dal mancato pagamento del canone telepass in quanto la previsione del medesimo non ha nulla a che vedere con i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere l’autorizzazione al transito in ztl e quindi con la ratio istitutiva della stessa.
Prosegue il giudice che il telepass è solo uno strumento tecnico, una sorta di vigile elettronico, utilizzato dal Comune per controllare la regolarità degli accessi senza dover dispiegare un numero altissimo di vigili a presidio dei varchi di accesso alla z.t.l., Pertanto dal mancato pagamento di questo strumento non può scaturire un illecito amministrativo, ma semmai solamente un illecito civile che il comune eventualmente, può azionare con gli ordinari strumenti di riscossione dei crediti. Dal mancato pagamento del canone telepass non possono quindi scaturire le sanzioni previste dal codice della strada per colui che accede alla Ztl senza alcuna autorizzazione.
Nel caso deciso, la società proprietaria del mezzo aveva infatti ricevuto ben 40 ordinanze ingiunzione, perché il servizio telepass, all’insaputa della ricorrente, era stato appunto disabilitato per il mancato rinnovo del canone di abbonamento quadriennale del telepass di euro 16,00.
Il giudice, però, va oltre la semplice applicazione del principio di diritto, commentando il provvedimento del comune che elimina l’obbligo alla società affidataria del servizio di avvisare i titolari di autorizzazioni all’approssimarsi della scadenza. Il giudice infatti definisce il provvedimento talmente irragionevole da rendere di per sé evidente che i veri motivi di tale provvedimento in realtà appaiono essere ben altri. Infatti “Così il cittadino residente o esercente una attività commerciale in Ztl, munito di permesso per accedervi. ma che si dimenticherà di pagare i sedici euro di canone telepass, lo scoprirà solo dopo la notifica delle prime violazioni e quindi dopo averne commesse inconsapevolmente molte decine, ammontanti, spesso, a svariate migliaia di euro”.
Tali provvedimenti, a parere del Giudice, sono ingiusti e di dubbia legittimità, poiché continuano ad equiparare (in violazione dell’art. 3 Cost.) coloro che non hanno alcuna autorizzazione a coloro che hanno una autorizzazione (contrassegno cartaceo) perfettamente valida, ma si siano dimenticati di pagare il canone.
Non è la prima volta che un giudice di pace annulla le sanzioni ripetute per il canone telepass scaduto, ma è certo la prima volta che si sottolinea il comportamento del comune di fare cassa a spese dei cittadini più smemorati.
Link e documenti:
Sentenza n. 818 depositata il 23 marzo 2018
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