I DUBBI DI LEGIMITTITA’ DELLA LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio Stradale

Due questioni di Costituzionalità sono state sollevate  riguardo alle sanzioni penali previste dalla recente legge sull’omicidio stradale. I dubbi di legittimità costituzionale sono stati sollevati dal Tribunale penale di Torino, sesta sezione penale, con l’Ordinanza depositata l’8 giugno 2018.

I dubbi riguardano in particolare la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, nonché gli automatismi punitivi, e quindi Il giudice, Modestino Villani,  ha chiesto alla Corte Costituzionale di risolvere la questione in un processo riguardante una anziana signora che, nel 2016, veniva investita da un’automobilista che non aveva rispettato l’indicazione semaforica di arresto riportando lesioni guaribili in 60 giorni, mentre attraversava la strada.

Il problema principale, secondo l’avvocato difensore che ha prospettato la questione, è che a differenza delle altre fattispecie di reato non è consentito un bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti,  il che sarebbe arbitrario, sproporzionato e  irragionevole.

Il secondo punto riguarda la sanzione amministrativa della revoca della patente. Il provvedimento scatta infatti dopo qualsiasi condanna, e anche in caso di patteggiamento, qualunque sia la gravità della condotta e dell’infrazione. Il giudice non ha il potere di intervenire con gradualità. Questo sarebbe un automatismo contrario ai principi del nostro ordinamento.

 Rileva il giudice che risulta essere già stata sollevata dal Gip del Tribunale di Roma, in relazione ad un’ ipotesi di omicidio colposo, la questione di costituzionalità dell’ art. 590 quater C.p. nella parte in cui non consente un giudizio di equivalenza dell’attenuante del concorso di colpa della persona offe sa rispetto alle aggravanti dell’art. 590 bis c.p.

Le stesse motivazioni addotte nell’esaminare la disposizione dell ‘ art. 590 quater c.p. in relazione all’art. 589 bis c.p. riguardano la relazione tra art. 590 quater e art. 590 bis c.p., e quindi   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater codice penale (introdotto dall’art. l , comma 2, della legge 23 marzo 20 16 n. 4 1) in relazione agli articol i 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalen za e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 590-bis comma 7 del codice penale.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 222 comma 2 e comma 3 ter del decreto legislativo 285/1992 come rispettivamente modificato e introdotto dall’art. l , comma 6, lettob), n. l ), e dall’ art. l , comma 6, lettob), n. 2) della legge 23 marzo 2016, n. 4 1, nella parte in cui prevedono rispettivamente la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.

Ricordiamo che lalegge 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto novità rilevanti riguardo i nuovi reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime, da circolazione stradale, con pene detentive molto pesanti (fino a dodici anni di reclusione per l’ipotesi dell’omicidio, elevabili a diciotto in caso di più vittime del reato; fino a cinque per le lesioni gravi, fino a sette anni per le lesioni gravissime.  Ogni condanna, per entrambi i tipi di reato, comporta poi la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Trattasi di una sanzione che si configura ogniqualvolta la persona offesa patisce, in conseguenza dell’incidente, una malattia che gli comporta un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; in altri termini, il reato si configura anche in conseguenza di un banale “colpo di frusta”, di solito conseguenza di ogni semplice tamponamento.

Link e documenti:
Tribunale di Torino, VI sezione penale Ordinanza  8 giugno 2018.


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