Come affrontare le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme sulla guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti?
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La violazione per guida in stato di ebbrezza si articola in 3 livelli di gravità riferiti alla concentrazione alcolemica accertata, cui corrispondono 3 livelli di sanzioni:
a) lieve – tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532,00 a 2.127,00 euro. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) media – un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) punito con l’arresto sino a 6 mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
c) grave – punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata.
Inoltre, la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna o con sentenza di patteggiamento, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo appartenga a persona estranea al reato
Quindi qualora nelle ipotesi di violazione media o grave l’automobilista subirà un processo penale mentre nell’ipotesi a si avrà solo una sanzione amministrativa, ma in tutti i casi è prevista la sospensione della patente.
Inoltre, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 186 comma 2 bis del codice della strada, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenga a persona estranea al reato. Viene disposta, invece, la revoca della patente nell’ipotesi che venga provocato un incidente e venga riscontrato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l.
Ulteriore aggravamento della pena si ha nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza si verifica in ore notturne dalle ore 22 alle ore 7.00, comportando ciò un aumento da 1/3 alla metà della pena.
Riguardo ai modi di accertamento si rileva che a parte quello tramite etilometro è possibile anche quello con indagine semeiotica ove lo stato di alterazione può essere accertato dal pubblico ufficiale anche attraverso la descrizione sul verbale degli indici sintomatici dello stato di alterazione: alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione, verbale e coordinamento motorio, tono di voce, andatura zigzag, attuazione dispositivi luminosi del veicolo senza necessità ecc.ecc.
L’acoltest è un accertamento di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 354 c.p.p. e verrà utilizzato nel processo come prova. La persona sottoposta al test ha quindi facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e l’arrivo del quale non deve essere necessariamente il caso di un tempestivo sopraggiungere.
In ogni caso deve essere dato l’avvertimento della possibilità di far intervenire il proprio difensore di fiducia. Se il pubblico ufficiale omette di riportare tale circostanza il verbale è nullo e la sanzione non può essere applicata.
LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE E IL PROCEDIMENTO DI RESTITUZIONE
Il documento viene ritirato nell’immediato momento in cui viene constatata l’infrazione.
La sospensione viene disposta in via cautelare dal prefetto entro un termine di 20 giorni. Trascorso il periodo minimo la patente potrà essere restituita solo dopo aver conseguito positivamente gli esami presso laboratori e istituti medici specialistici con onore a carico del soggetto esaminato.
La sospensione cautelare è subito disposta dal prefetto, indipendentemente dall’esito del processo penale. Quindi anche se il guidatore dovesse risultare assolto questi sconta comunque un ingiusto periodo senza patente. E’ possibile impugnare il provvedimento di sospensione cautelare davanti al giudice di pace, tenendo comunque conto dei tempi della giustizia civile di almeno due /tre mesi per una pronuncia.
Dopo la sospensione della patente è possibile richiedere l’autorizzazione di poter guidare il proprio veicolo in determinate fasce orarie per motivi di lavoro, sempre che il tasso alcolemico accertato rientri nella fascia a) dell’art. 186 comma 2 del codice della strada, ovvero tra o,5 e 0,8 g/l.
Dopo la sospensione è opportuno avviare immediatamente le procedure per effettuare gli esami necessari per la valutazione della Commissione Medica Locale (CML).
Pertanto, il primo passo da fare è quello di prenotare la visita presso la CML, con tempi che variano, a seconda del flusso di persone, dai 2 ai 6 mesi.
Alla CML dovranno essere prodotti gli esami tossicologici disposti dal prefetto, che comprendono normalmente anche l’esame del capello, per verificare se il candidato ha fatto uso di sostanze stupefacenti e di alcol negli ultimi tre mesi.
La CML esaminerà gli esiti delle analisi e disporrà il permesso di guida per un periodo limitato di tempo (di solito 12 mesi).
La restituzione della patente viene disposta dalla prefettura, ma la Motorizzazione Civile dovrà emettere un nuovo documento con scadenza limitata, in base a quanto stabilito dalla Commissione Medica Locale. Alla scadenza del periodo il conducente dovrà ripresentarsi alla CML con nuovi esami clinici. La CML stabilirà quindi un nuovo periodo di validità.
IL PROCEDIMENTO PENALE
La sospensione della patente non esaurisce le sanzioni previste dalla legge, poiché il processo penale sarà avviato dall’autorità giudiziaria se il tasso alcolemico è risultato superiore a 0,8 g/l.
Salvo che nei casi più gravi, nel decreto penale di condanna la pena detentiva viene sostituita, ai sensi dell’art. 53 L. 689/81, dal lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 art. 54). La pena sostitutiva può essere applicata e soltanto per una volta, ed è esclusa nei casi in cui il conducente provochi un incidente stradale,
La nomina dell’avvocato in questo caso oltre è obbligatoria per garantire il corretto esercizio del diritto di difesa.
I lavori possono essere svolti in favore di enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze. In caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa udienza ed in detta occasione dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Ove la sanzione sostitutiva di lavori di pubblica utilità non è applicabile può essere attivata la procedura della sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con legge 28/04/2014, n. 67. La messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova si concluda con esito positivo.
La messa alla prova “comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato” (art. 168 bis c.p.), comporta poi l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare anche attività di rilevo sociale, ed è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
L’esito positivo della prova determina l’estinzione del reato. A differenza del lavoro di pubblica utilità ex art.186 co.9 bis e 187, co.8 bis, la messa alla prova, in quanto istituto finalizzato ad una composizione “preventiva” del conflitto penale, prescinde dall’accertamento di responsabilità in ordine al fatto ascritto.
LA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope (l’iter amministrativo per riottenere la patente sospensa è pressocché simile a quello previsto per guida in stato di ebbrezza. Infatti, anche l’articolo 187 del Codice della Strada prevede un reato contravvenzionale. Al procedimento penale si sovrappone il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare dell’abilitazione alla guida. E’ possibile ricorrere al Giudice di Pace in riferimento al provvedimento di sospensione cautelare, in pendenza della procedura per il certificato di idoneità alla guida presso la competente Commissione Medica Locale.
A differenza del reato di guida in stato di ebbrezza la norma che punisce la guida sotto l’effetto di stupefacenti non prevede soglie minime di concentrazione della sostanza. L’accertamento della positività ovvero della negatività del campione può risentire notevolmente della metodica analitica utilizzata, nonché di ulteriori parametri tecnici, in particolare dei valori di concentrazione (cut-off) per ciascuna sostanza adottati in via convenzionale da parte del laboratorio nell’effettuazione delle analisi.
Il reato previsto dall’art. 187 C.d.S. è commesso non solo se l’alterazione è causata dall’assunzione di droge, ma anche se il conducente ha assunto sostanze psicotrope diverse, contenute per esempio in medicinali che possono provocare effetti allucinogeni o di alterazione mentale.
Le sostanze droganti, psicotrope o allucinogene assunte devono, comunque, essere tra quelle tassativamente indicate nella tabella allegata al D.P.R. n. 309/1990, cioè il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Le tabelle sono così composte:
- Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.)
- Foglie di Coca e derivati
- Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)
- Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico – LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.)
- Cannabis
- Barbiturici
- Benzodiazepine
Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione.
- Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee
- Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis
- Barbiturici
Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.).
LE CONSEGUENZE SUL CASELLARIO GIUDIZIALE
Fino alla riforma dello scorso anno nel casellario ad uso dei privati (dell’interessato) risultava visibile l’iscrizione avente ad oggetto il procedimento di messa alla prova. Dopo la riforma (dopo il 10.11.2019) nel casellario ad uso dei privati non è visibile l’iscrizione avente ad oggetto la messa alla prova né l’ordinanza, né la sentenza che dichiara estinto il reato saranno presenti. Quindi, il datore di lavoro che dovesse chiedere il casellario non verrà a conoscenza della messa alla prova.
Parimenti in una eventuale autocertificazione non dovranno essere indicati i provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova nè le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
Per quanto riguarda la condanna ai lavori di pubblica utilità, disposta con decreto penale, la normativa di riforma del casellario giudiziale non né fa menzione. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 del dpr 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) – anche nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103) – nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada (D. Lgs. 30-4-1992 n. 285) che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
LexOpera si incarica delle procedure amministrative conseguenti alla sospensione della patente e all’assistenza nei procedimenti penali per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 del codice della strada
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