Ancora una sentenza sulla vicenda dei diamanti venduti dalle banche a prezzi gonfiati. La sentenza del Tribunale di Milano n. 5876 del 4 luglio 2021 ha dato pienamente ragione ad una piccola azienda che aveva acquistato alcune pietre fidando nei consigli della propria banca.
IL CASO TRATTATO
La sentenza di Milano ripercorre la vicenda, comune a molti investitori in diamanti. I servizi diffusi da popolari trasmissioni televisive avevano denunciato che i diamanti acquistati valevano molto meno del prezzo pagato.
In questo caso la società, come tanti altri risparmiatori assistiti dal nostro studio, domandava di essere risarcita delle perdite. Il Tribunale di Milano ha appurato che la banca aveva messo a disposizione della propria clientela il materiale divulgativo ed informativo. Infatti l’amministratore della società apprendeva, da parte del personale dell’Istituto di credito, della possibilità di acquistare i diamanti, prendendo visione del materiale informativo. La banca aveva quindi inoltrato l’ordine d’acquisto e aveva ospitato le parti presso i propri locali per la vendita e la consegna dei diamanti.
Da tutto ciò il giudice desume la responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e protettivi nei confronti del cliente, nascenti da un contatto sociale qualificato.
I MOTIVI DELLA SENTENZA
Il giudice civile di Milano prende atto che anche il Consiglio di Stato, con la sentenza 2081/2021 in merito alla sanzione irrogata dalla AGCM a diverse banche tra le quali BPM s.p.a., ha avuto modo di accertare che IDB S.p.a. rappresentava in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l’andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici; b) l’aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull’andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l’unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
Secondo il giudice non v’è dubbio che la Banca sia un soggetto qualificato e che, pertanto, fosse tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l’affidamento legittimamente risposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Al contrario, BPM svolgeva un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, rilevatesi pregiudizievoli per i clienti.
Il giudice di Milano richiama la elaborazione giurisprudenziale a proposito delle obbligazioni da contatto sociale qualificato, che secondo l’orientamento prevalente rientrano nella previsione dell’art. 1173 c.c. laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell’altro un affidamento circa l’adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24071 del 13/10/2017)
I criteri di calcolo del risarcimento
La sentenza è in linea con le decisioni di numerosi tribunali. . L’orientamento dei giudici si conferma quello di riconoscere il diritto dei clienti di essere risarciti in base alla differenza fra il prezzo pagato e il valore effettivo calcolato mediante il raffronto con il valore per carato di diamanti della stessa purezza e dello stesso colore di quelli acquistati indicato nel listino Rapaport.
Link e Documenti:
Sentenza del Tribunale di Milano n. 5876 del 4 luglio 2021
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