Sulla nota vicenda il Tribunale di Modena, con sentenza n.352 depositata il 10 marzo 2020, ha condannato la banca a risarcire il danno ai clienti. Il tribunale, preso atto del fallimento dell’azienda che commercializzava i preziosi, ha ritenuto legittimo il proseguimento della causa nei confronti della sola banca. Scrive, in proposito, il giudice: “Occorre premettere che il litisconsorzio necessario si configura quando “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” (art. 102 cpc), cioè nelle ipotesi di contitolarità dello stesso rapporto, nel caso di specie da escludersi in quanto, nella comune vicenda storica, si scorgono due titoli diversi a fondamento delle pretese.”
Sulla responsabilità della banca, il tribunale condivide espressamente la giurisprudenza di merito già formata sull’argomento, e in particolare Tribunale di Verona 23 maggio 2019 , secondo cui il fondamento normativo deve ravvisarsi o nell’esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 cc) o addirittura nel rapporto stesso, in quanto “l’attività di vendita di beni preziosi, a cui […] ha sicuramente contribuito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l’art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l’attività esercitata”, aggiungendo che: “A titolo indicativo costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale […]”.
Aggiunge il Giudice di Modena che non si può parlare di mero orientamento in ordine all’attività della Banca, poiché l’orientamento implica la trasmissione di contenuti informativi minimi che rendono orientato chi non lo è. Si legge infatti nella sentenza: “ tra questi contenuti informativi minimi, poteva e doveva a esserci l’avvertenza per cui il pacchetto che gli attori erano intenzionati ad acquistare non comprendeva solo le pietre e che, pertanto, il valore delle pietre era (di gran lunga) inferiore al bonifico”.
Riguardo al quadro probatorio, la pronuncia in commento ha affermato la piena responsabilità della banca, essendo, ormai, appurato, dopo il provvedimento AGCM, che il valore della pietra copriva solo in parte (20-40%) il prezzo pagato dal consumatore, dovendosi aggiungere: costi doganali/Trasporto Assicurato/Oneri generali; copertura assicurativa/custodia; costi rete commerciale; commissione banca; margine IDB; IVA.
Sul piano probatorio il Giudice riconosce che gli acquirenti non hanno null’altro da provare in ordine al danno se non l’intera somma pagata in dipendenza dell’omissione informativa di BPM che integra l’inadempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto tra gli attori e la stessa Banca
La conclusione della causa, patrocinata, per i clienti, dallo studio LexOpera, è in linea con la precedenti pronunce del Tribunale di Modena, nonché della citata ordinanza del Tribunale di Verona 23.5.2019 e della sentenza Tribunale di Lucca n. 1674/2019
Link e Documenti:
Sentenza Tribunale di Modena n. 352 del 10 Marzo 2020
LexOpera assiste privati e aziende nelle controversie bancarie e finanziarie.
scrivi a info@lexopera.it