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Approvato dal Governo lo schema di decreto sulla costituzione telematica delle S.R.L. e sul sistema d’interconnessione tra registri
Costituzione S.R.L in forma digitale
Il Governo ha approvato in via preliminare nel Consiglio dei ministri dello scorso 5 agosto lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della direttiva Ue 2017/1132 e della legge delega 53/2021 (la legge di delegazione europea), consentirà di stipulare l’atto pubblico di costituzione della Srl in forma digitale. Lo schema deve ancora ricevere il parere positivo delle Commissioni, per tornare poi a Palazzo Chigi per la sua approvazione finale.
Stipula dell’atto in videoconferenza
L’atto costitutivo della S.R.L e della S.R.L semplificata con sede in Italia e con capitale rappresentato da conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio tramite atto pubblico informatico e con la partecipazione delle parti o di alcune di esse in videoconferenza.
La strumentazione tecnica adatta a raccogliere l’espressione della volontà di costituire la società trasmessa mediante videoconferenza è la redazione di un atto pubblico digitale utilizzando, senza oneri per la finanza pubblica, una «piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato» (già esistente), che consente l’accertamento dell’identità dei videopartecipanti, la verifica dei certificati di firma.
La piattaforma, altresì, assicura il collegamento continuo con i partecipanti, la visualizzazione dell’atto e l’apposizione della sottoscrizione elettronica (firma digitale o firma elettronica qualificata) da parte di tutti i firmatari. Consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale, il contestuale rilascio, alle persone che non ne dispongano, di una idonea firma elettronica.
I versamenti in denaro per la formazione del capitale vengono effettuati a mezzo bonifico.
Al notaio però è riconosciuto il potere d’interrompere la stipula dell’atto in video conferenza e di richiedere la presenza fisica delle parti, se ha dei dubbi sulla identità del richiedente o se rileva che non sono state rispettate le norme sulla capacità di agire e di rappresentare la società.
Come previsto dall’art. 26 comma 2 della legge n. 89/1913 può spostarsi per la stipula dell’atto costitutivo tenendo conto del “luogo in cui almeno una delle parti ha la sede legale o la residenza” nei limiti della regione in cui si trova il Comune dove il notaio ha la propria sede o del distretto della Corte d’appello, se compreso in più regioni. Il notaio invece riceve l’atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.”
L’atto una volta formato viene pubblicato nel registro delle imprese in modalità digitale.
Il Ministero dello Sviluppo economico può anche adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, degli schemi di atto pubblico informatico, anche in lingua inglese, da pubblicare anche sui siti delle Camere di Commercio, da impiegare per la procedura di costituzione suddetta.
BRIS (Business Registers Interconnection System)
Il decreto all’art. 1 definisce poi il Bris, ossia il sistema d’interconnessione dei registri delle imprese in attuazione
dell’articolo 13-bis della direttiva 2019/ 1151.
Il provvedimento ricorda che l’articolo 22 (Sistema di interconnessione dei registri), modificato dalla direttiva 2019/1151, ha istituito una piattaforma centrale europea, stabilendo altresì che il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti: i registri degli Stati membri; la piattaforma; il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.
La Direttiva impone che gli Stati membri assicurino l’interoperabilità dei loro registri all’interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma che consente di registrare o consultare i dati relativi alle società