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Con l’ordinanza n. 20917/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alle modalità e alle tempistiche che la parte contro la quale la testimonianza è prodotta deve rispettare nel caso in cui intenda eccepire l’incapacità del testimone, pena la sanatoria della nullità ai sensi del secondo comma dell’art. 157 del codice di procedura civile.
IL CASO: Nella vicenda esaminata, il titolare di una ditta individuale conveniva in giudizio una società con la quale l’attrice aveva stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di fondazioni in un terreno di sua proprietà.
L’attrice chiedeva al Tribunale la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in virtù dell’inadempimento contrattuale di quest’ultima la quale, costituendosi nel giudizio, contestava la domanda attorea, eccepiva la decadenza dell’attrice dall’azione di garanzia ex art. 1667 del codice civile e spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice al pagamento del residuo importo dovuto in virtù del predetto contratto di appalto.
All’esito dell’istruttoria nella quale erano state assunte delle prove testimoniali, il Tribunale rigettava la domanda attorea, mentre accoglieva l’eccezione di decadenza di quest’ultima dall’azione di garanzia e la condannava in via riconvenzionale al pagamento di una somma in favore della convenuta. Di diverso avviso la Corte di Appello la quale, pronunciandosi sul gravame interposto dall’originaria attrice, riformava la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda di quest’ultima.
La questione veniva sottoposta, quindi, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso dell’originario convenuta la quale deduceva, fra i vari motivi, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1 e dell’art. 246 c.p.c. per l’incapacità e la conseguente inattendibilità dei due testimoni dell’attrice escussi nel giudizio innanzi al Tribunale, essendo il primo il marito della titolare della ditta individuale e il secondo il progettista incaricato da quest’ultima.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità secondo cui, essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, dà luogo ad una nullità relativa che, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi del secondo comma dell’art. 157 c.p.c. e qualora l’eccezione sia stata respinta, la parte interessata ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
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