L’obbligo assicurativo della Rc auto sussiste anche all’interno di aree private un cortile condominiale, un giardino di proprietà privata o di un parcheggio riservato.
A tali conclusioni pervengono le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 21983 depositata il 30 luglio.
La decisione era attesa perché conforme al diritto Ue e allineata alla posizione da tempo espressa dalla Corte di giustizia europea, la quale ha interpretato le direttive in materia di Rc auto estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo automobilistico con l’obiettivo di proteggere maggiormente i terzi danneggiati.
Il Dm del Mise 54/2020, avente ad oggetto la disciplina del contratto base della Rc auto, aveva stabilito che le polizze obbligatorie della Rc auto prevedessero la copertura della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata «in qualsiasi area privata».
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Il caso giudiziario: incidente mortale in area privata
Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della società assicurativa di risarcimento per il decesso del figlio, investito nel giardino dell’abitazione dei suoi genitori nella provincia di treviso.
Il camper guidato dal nonno, aveva travolto il piccolo mentre gattonava sulla rampa di uscita dal garage, uccidendolo.
La compagnia assicuratrice, tuttavia, si era opposta a ogni forma di risarcimento in favore dei genitori e dei due fratellini, e i Giudici del tribunale le avevano dato ragione. La Corte d’Appello di Milano ha respinto anche l’impugnazione per essersi il sinistro verificato in luogo privato e mancando perciò l’obbligo di copertura assicurativa e il conseguente titolo alla azione diretta per il risarcimento del danno ex artt. 122 e 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private).
La corte d’appello espone che la vittima di un sinistro da circolazione veicolare in Italia può vantare azione diretta, nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del veicolo responsabile, solo se il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o su aree a queste equiparate”, pervenendo conseguentemente ad escluderne l’esperibilità “nel caso in esame, caratterizzato da un investimento in un luogo privato, sul quale non vigeva la copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 122 CdA”,
Il principio di diritto: l’esigenza di protezione assicurativa
Le Sezioni unite sono chiamate a superare il tenore letterale della normativa nazionale per tenere conto della interpretazione estensiva europea.
L’articolo 122 del Codice delle assicurazione, infatti, prevede l’obbligo assicurativo sussiste per veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che «non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate». Le aree private, dunque, sembrerebbero a prima vista escluse, per esplicita scelta del legislatore, salvo si tratti di aree nelle quali, di fatto, sia consentito l’accesso ad un numero indeterminato di persone, tale da renderle di fatto assimilabili, per fattori di rischio, a contesti pubblici. Le Sezioni unite, sulla strada della Corte Ue, hanno concluso che non è il “luogo di circolazione” del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, a fungere da criterio di parificazione delle aree “diverse” a quelle pubbliche. Quel che conta è che il veicolo sia «utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale»: tale utilizzo esprime, a sua volta, una pericolosità e un rischio abituale che giustifica, ed anzi impone, il paracadute assicurativo, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli o stazioni in un cortile privato piuttosto che in una autostrada.
Link e documenti:
Corte di cassazione S.U. sentenza n. 21983/2021
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