Dal Tribunale di Firenze arriva una nuova sentenza sulla vicenda dei diamanti venduti dalle banche a prezzi gonfiati.
La sentenza n. 2252 del 12 Settembre 2021 ha dato pienamente ragione ad una pensionata di Firenze che aveva acquistato, nel 2016, alcune pietre fidandosi dei consigli dei preposti di una filiale di Banco Bpm del capoluogo toscano, con la quale intratteneva il rapporto di conto corrente
IL CASO TRATTATO
La sentenza di Firenze ripercorre la vicenda, comune a tutti i clienti, molti dei quali diffusi da popolari trasmissioni televisive ove venne denunciato che i diamanti acquistati valevano un terzo o anche un quarto del prezzo pagato, e di cui erano rimasti vittime del anche numerosi personaggi famosi (fra cui Vasco Rossi e Federica Panicucci).
In questo caso, l’anziana correntista fiorentina, come tanti altri risparmiatori, assistiti dal l’Avv. Francesco Giordano dello Studio legale Lexopera di Firenze, domandava di essere risarcita delle perdite. Anche in questo caso la Banca è stata condannata a pagare la differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore reale delle pietre calcolato secondo i listini internazionali “Rapaport”.
Il Giudice Dott.ssa Mazza, ha dato pienamente ragione evidenziando che il rapporto contrattuale intercorso tra la cliente e l’ istituto di credito va qualificato ed inquadrato nei contratti di investimento; la stessa Banca, in relazione all’attività proposta, ha indubbiamente svolto un attività di consulenza, non diversa da quella svolta per ogni altro tipo di investimento. Non si è trattata di una mera segnalazione, ma di un vero e proprio orientamento delle scelte del cliente verso quella forma di investimento, tanto da poter definire l’istituto di credito come vero e proprio consulente del cliente, che decideva di acquistare i diamanti proposti solo allo scopo di meglio investire i capitali, ottenendone un ricavo maggiore con la successiva rivendita.
Da tutto ciò il Giudice desume la responsabilità di Banco BPM, per la violazione degli obblighi informativi e protettivi nei confronti della cliente, nascenti da un contatto sociale qualificato.
Proprio davanti al Tribunale di Milano, questa volta in sede penale, si è celebrata, il 19 luglio 2021 la prima udienza del processo che coinvolge 105 imputati di vari reati. Sulle parti civili il giudice deciderà il prossimo 20 settembre, mentre il 29 e 30 settembre si discuteranno le questioni preliminari.
I MOTIVI DELLA SENTENZA
Il Giudice di Firenze ha ritenuto che debba ritenersi diretta la responsabilità della Banca per l’operazione pregiudizievole conclusa, utilizzando raggiri ideati ed organizzati dalla Società Intermarket Diamond Business, oggi fallita, che vendeva le pietre.
Inoltre, andando a fondo della questione, il Tribunale di Firenze, con la citata sentenza, ha evidenziato che non risponde certamente a comportamento diligente e secondo buona fede, quello della Banca che ha alimentato una percezione alterata dell’operazione, omettendo di informare, deliberatamente, la cliente sulla natura del prodotto che andava ad acquistare.
Non v’è dubbio che la Banca sia un soggetto qualificato e che, pertanto, è tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l’affidamento legittimamente risposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa. Al contrario, BPM svolgeva un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, rilevatesi pregiudizievoli per i clienti.
I criteri di calcolo del risarcimento
La sentenza è in linea con le decisioni di numerosi Tribunali. L’orientamento del Giudice di Firenze si conferma quello di quantificare il risarcimento in base alla differenza fra il prezzo pagato e il valore effettivo calcolato mediante il raffronto con il valore per carato di diamanti della stessa purezza e dello stesso colore di quelli acquistati indicato nel listino Rapaport.
Link e documenti: Sentenza Tribunale di Firenze n. 2252 del 12 Settembre 2021
Per un consulto gratuito
vai al modulo di contatto e invia una descrizione del tuo caso.