Riuscire ad ottenere dal debitore il pagamento del credito, non è sempre facile, né per i privati né per le banche. Spesso, il problema è rappresentato dalla ricerca dei beni del debitore. Oggi è possibile, per il creditore munito di titolo esecutivo, utilizzare uno strumento efficace, di accedere alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, al fine di individuare i cespiti patrimoniali che il debitore possiede o altre eventuali fonti di reddito, quali ad esempio i rapporti di lavoro l’istanza può essere presentata sia quando il debitore è un privato sia quando è una società.
Il creditore prima di poter accedere alle banche dati, deve notificare un atto di precetto, con cui intima al debitore il pagamento della somma dovuta. In casi di urgenza, di procedere con l’accesso alle banche dati anche senza previa notifica del precetto (ad esempio nel caso vi sia il pericolo nel ritardo).
L’istanza per essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dell’Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL si ottiene presentando un’istanza al Tribunale competente a seconda della residenza, il domicilio, la dimora o la sede del debitore.
L’istanza deve essere depositata da un avvocato, su mandato del creditore che ha interesse nel recupero crediti.
La recente sentenza del Tribunale di Pescara ha ribadito che deve quindi ritenersi possibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto legge 83/2015, l’accesso diretto dei creditori alle banche dati indicate nelle norme.
Nel caso in questione il creditore aveva richiesto al Presidente del tribunale l’autorizzazione, ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, all’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali;
Rileva il giudice che l’art. 155 quater disp. Att. C.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 d.I. 83\2015, convertito in L. 132\2015, non prevede più che “l’accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice”.
L’esame delle due norme consente di mettere in evidenza come l’art. 155 quater non contenga più il riferimento all’emanazione di un decreto ministeriale, ma una richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati e una successiva convenzione, diretta alla definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche.
In definitiva oggi è possibile per il creditore accedere ai dati patrimoniali contenuti nelle banche dati. Ottenuta l’autorizzazione, il creditore può inoltrare la richiesta alle direzioni provinciali competenti. I tempi di risposta si possono stimare variabili, fra 20 e 90 giorni a seconda della amministrazione competente e del territorio
Le informazioni di cui il creditore attingere sono elencate dall’art. 492-bis c.p.c., in particolare recita la norma che è consentito l’accesso “ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Link e Documenti:
Tribunale di Pescara 20 aprile 2018
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