In materia di contratto di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario – ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. – di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c
In caso di contestazione del cliente, che alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute.
Per la prima volta una corte d’Appello si pronuncia sul fallimento dei fondi collegati alle polizze Signature Bond Plus, confezionate da Hansard e collocate in Italia attraverso importanti intermediari assicurativi.
La sentenza della corte d’Appello di Torino n. 606 depositata il 1 giugno 2021 ha riformato la sentenza del tribunale di Asti che, in primo grado, non aveva accolto la domanda.
La vicenda è stata seguita dall’Avv. Francesco Giordano e dallo studio Lexopera che assiste numerosi clienti vittime di polizze unit-linked e altri prodotti finanziari rischiosi e inadatti.
Il collegio di Torino ha applicato i principi di diritto di consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare Cassazione civile sez. I, 27/10/2020, n.23570. “In tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l’investitore proceda al compimento di un’operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l’obbligo informativo gravante sull’intermediario ai sensi dell’art. 29 del Reg.Consob n. 11522 del 1998 allorché quest’ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all’investitore un’effettiva spiegazione delle ragioni dell’inadeguatezza e l’investitore ne abbia autorizzato l’esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute
Riguardo alla legittimazione processuale la sentenza stabilisce che l’assicuratore è pienamente è pienamente legittimato (come il proprio intermediario o promotore) a rispondere delle violazioni perché su si esso grava gli oneri di comportamento ai sensi degli art. 1175, 1337 e 1375 c.c. – di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c
Il giudice di appello osserva che non risultano illustrati i prodotti di investimento, e che la cliente abbia inteso correttamente quali fossero i rischi, né che sia stata fatta una corretta profilatura, e nulla ha provato riguardo al rispetto degli obblighi informativi che invece aveva l’onere di osservare.
Sul punto la Corte di Torino richiama la sentenza della Cassazione. n. 8333/2018 “le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario sicché il fatto che l’investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli”.
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