Il caso delle barriere in plexiglass. di Avv. Pasquale Morelli.
Inizia la fase 2, ed alcune delle attività che sino ad ora erano rimaste sospese, ora potranno cominciare a riaprire i battenti. Per fare ciò, i datori di lavoro dovranno adeguare le organizzazioni delle proprie aziende al protocollo condiviso del 24 aprile 2020, allegato al dpcm 26 aprile 2020.
Nella prospettiva di ripartenza, e nell’auspicio che i controlli verranno condotti in maniera omogenea e lineare, la Procura della Repubblica di Genova ha diramato una nota lo scorso 28 aprile 2020, indirizzata ad Asl, Itl, Carabinieri e Vigili del Fuoco, con la quale ha in prima battuta ripercorso il ginepraio di norme emergenziali prodotte negli ultimi due mesi, per individuare una sorta di filo logico e giuridico, utile a fornire al personale ispettivo un vademecum, volto a catalizzare l’attenzione su condotte antigiuridiche da contestare, norme a sostegno e sanzioni previste.
Ma andiamo con ordine. L’art. 2, del dpcm 10 aprile 2020 che prevede le “misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” contempla una serie di norme prevenzionistiche di sicurezza ed igiene sul lavoro.
All’art. 2 comma 6, infatti, è previsto che le imprese le cui attività non sono sospese, sono chiamate a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 e successivamente sostituito con nuovo atto del 24 aprile 2020, allegato al dpcm ultimo.
Nel contempo, il settore dell’edilizia pubblica e privata, è tenuto ad attuare anche un apposito protocollo all’uopo predisposto, di concerto con le parti sociali, anch’esso sottoscritto lo scorso 24 aprile 2020 (cfr. all. 7 dpcm 26 aprile 2020), mentre il settore dei trasporti e della logistica, adotterà le misure di cui al protocollo del 20 marzo 2020, ricompreso all’allegato 8 del dpcm citato.
Il protocollo generale valido per tutti gli ambienti di lavoro (esclusi quelli del settore sanitario) ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative atte ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento e contrasto alla diffusione della pandemia da covid-19. Trattasi invero di misure precauzionali rispetto ad un rischio biologico generico, classificazione questa non da tutti condivisa, in quanto è stato ritenuto che il carattere del virus covid-19, ubiquitario per definizione, possa per sua natura influenzare e condizionare le attività aziendali, nonché la gestione delle organizzazioni nel loro complesso.
Non solo, ma la normativa prevenzionistica, letta in un’ottica di responsabilità giuridica del datore di lavoro (e non solo di quest’ultimo) porta a ritenere che la nuova consapevolezza del rischio da covid-19, debba essere formalizzata nel DVR aziendale e per questo adeguato di conseguenza. Alla stessa maniera, occorre rivedere i sistemi di gestione 231, in quanto la responsabilità amministrativa dell’ente potrebbe configurarsi di fronte ad un caso di contagio da covid-19 in azienda.
Le misure di contenimento previste dall’art. 2 del dpcm 26 aprile 2020, dovranno essere obbligatoriamente adottate da tutte quelle imprese che a far data dal 4 maggio 2020 potranno riprendere le loro attività. La violazione, tiene a precisare la Procura della Repubblica di Genova, comporterà l’applicazione di una serie di sanzioni, previste dall’art. 4 del decreto legge 19/2020, consistenti nella sanzione amministrativa che va da € 400,00 ad € 3.000,00 con ipotesi di applicare persino la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Gli Organi di vigilanza, ove dovessero riscontrare violazioni al protocollo di sicurezza, sono tenuti a comminare una sanzione immediatamente efficace, ma non hanno il potere di prescrivere l’adozione di misure organizzative e gestionali, come di consueto è fatto in questa materia. La circostanza è singolare, in quanto si sarebbe potuto conseguire un risultato positivo fatto di collaborazione tra imprese ed organi di vigilanza, specie in un frangente non affatto chiaro e lineare, né pacifico sull’affidabilità di determinate misure intraprese viste le ancora poche evidenze scientifiche al momento disponibili. Nei casi di violazione più grave, quando i fatti potrebbero costituire reati, il datore di lavoro verrà iscritto nel registro degli indagati presso la competente Procura della Repubblica, con procedimento penale che seguirà il tradizionale iter giudiziario.
L’Organo di vigilanza, rilevata la violazione dovrà – in questo caso si – impartire prescrizioni volte alla regolarizzazione della situazione antigiuridica. Ebbene, particolare considerazione è stata riservata alle c.d. barriere parafiato, costituite da fogli in plexiglass variamente forgiati atti a costituire una divisione materiale e fisica tra lavoratori o tra questi ultimi ed i terzi. È una misura adottata specie negli esercizi commerciali, come pure presso gli uffici finanziari, e persino negli studi professionali. La nota della Procura della Repubblica di Genova, si caratterizza per aver voluto considerare, secondo taluni in maniera ardita e forzata, le barriere parafiato quali dispositivi individuali di protezione (DPI) ex art. 74, c. 1, d.lvo 81/2008.
Ritiene la Procura di Genova, che le barriere di plexiglass debbano essere considerate dispositivi complementari o accessori (rispetto a guanti, mascherine ed occhiali) perché destinate allo scopo di proteggere il lavoratore da uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute e la sicurezza durante il lavoro. Pertanto, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Procura della Repubblica di Genova, le barriere di protezione vanno considerate DPI ad ogni effetto, sebbene non annoverate nell’elenco (non esaustivo) di cui al Protocollo generale del 24 aprile 2020. Ne consegue che, in sede di ispezione e controllo, ove dovesse rinvenirsi la mancata installazione di apposite barriere protettive, atte a dividere e separare i lavoratori e/o i terzi, il personale ispettivo dovrà intendere questa circostanza rilevante ai fini di una condotta antigiuridica penalmente rilevante, sanzionabile, soprattutto in quegli ambienti in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale di almeno un metro, ovvero, un constante ricambio di aria (naturale) ai sensi dell’art. 77, comma 3 e 87, comma 2, lett. d) d.lgs 81/2008.
L’idea che quindi emerge dalla linea detta dalla Procura della Repubblica di Genova, è che in questo particolare momento storico la normativa prevenzionistica, abbia assunto una rilevanza particolarmente pregnante, volta non solo a salvaguardare la salute dei lavoratori, ma anche dei terzi e quindi della collettività, come del resto la Cassazione (cfr. sent.n 40721/2015) ritiene nell’interpretazione data all’art. 3 del d.lgs 81/2008.
Avv. Pasquale Morelli
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