Nota a Ordinanza GIP Tribunale di Salerno del 2 aprile 2020 – di Avv. Pasquale Morelli –
La Guardia di Finanza procede al sequestro di mascherine 3M FFP1, che sul mercato venivano rivendute a seconda dei modelli a 10€ e a 5€, benché fossero state precedentemente ad acquistare ad un prezzo pari ad un terzo o ad un quarto. Ritiene la Procura della Repubblica di Salerno, che questa maggiorazione di prezzo praticata, costituisca una manovra speculativa, dinamica anomala rispetto ai normali andamenti del mercato che non giustificherebbe, legittimamente, alcun interesse economico ed imprenditoriale.
Il rilievo che la Procura della Repubblica di Salerno ha posto, condiviso poi dal GIP di del Tribunale di Salerno con Ordinanza del 2 aprile 2020 con cui ha convalidato il sequesto, riguarda la circostanza che in un momento di assoluta emergenza sanitaria che il Paese tutt’ora sta attraversando, questi dispositivi di protezione individuale assumono una rilevanza particolare, tanto da divenire beni di prima necessità, indispensabili per la salvaguardia degli individui, anche fuori dal luogo di lavoro. Questa linea, del resto, è da settimana dettate da tutti gli organismi di salute pubblica, quale Ministero della sanità, ISS o OMS, come pure l’Agenzia Europea per la sicurezza sul lavoro.
La comunità scientifica, unanimemente, ritiene che la mascherina facciale sia strumento essenziale per il contenimento del virus Covid-19, pertanto tutti debbono farne un uso continuo e sistematico.
Non solo, ma sempre in materia di SSL, le linee guida ed i protocolli che in queste settimane si stanno predisponendo, in prospettiva di riapertura della c.d. “Fase 2”, prevedono che la mascherina sia utilizzata da tutti i lavoratori, ed in particolar modo da quelli che non possono rispettare le norme di distanziamento sociale.
Ne discende quindi, che l’accezione di bene essenziale assuma oggi un significato non solo più ampio rispetto quello a cui sino a qualche mese fa eravamo soliti pensare, ma soprattutto diverso in quanto in questa straordinaria emergenza sanitaria, mutano i bisogni essenziali degli individui, e le mascherine, quindi, assumono a pieno titolo il carattere dell’essenzialità.
Fatta questo doverosa premessa, utile a contestualizzare l’ambito in cui la vicenda si sta svolgendo, occorre ora discutere e ragionare sull’ipotesi delittuosa contestata al commerciante. Il reato ipotizzato a carico del rivenditore, è quello previsto all’art. 501 bis cp (manovre speculative su merci), che persegue chi nello svolgere un’attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. La condotta speculativa, per dirsi rispondente alla ratio della norma e configurare il delitto, deve avere un requisito essenziale che è quello della idoneità a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno.
Vi è quindi un rapporto di condotta che produce effetto, dove la condotta è per l’appunto la pratica speculativa svolta in molteplici modi indicati dalla disposizione, e l’effetto deve consistere nell’aver prodotto la rarefazione o il rincaro del prezzo riferimento ad un determinato bene sul mercato.
Questa ipotesi delittuosa, non pare abbia avuto molto seguito nelle aule di giustizia, vista anche la scarsa produzione giurisprudenziale pubblicata, che conferma, appunto, la difficoltà di ritenere configurabile il delitto in questione, se non in casi assolutamente straordinari.
La pandemia da Covid-19, non può che essere considerato un evento epocale, i cui effetti sul mercato dei dispositivi di sicurezza (e non solo) si sono immediatamente verificati ancor prima che l’emergenza sanitaria esplodesse nel nostro paese. È stato quindi un effetto domino generatosi allorquando gli approvvigionamenti di queste merci hanno cominciato a ridursi sensibilmente, perché dalla Cina, uno dei principali paesi produttori ed esportatori, giungevano notizie della grave situazione sanitaria che aveva portato ad un lockdown completo, quindi al blocco di ogni produzione.
Sarebbe pertanto opportuno domandarsi se il rincaro verificatosi nel nostro paese sulle mascherine sia stato il frutto di un’azione speculativa pensata dal commerciante che ha subito il sequestro, oppure, quest’ultimo abbia sostanzialmente subito l’andamento del mercato, legato agli scarsi approvvigionamenti dei produttori fermi, legato ad un’imponderabile innalzamento della domanda.
Allo stato, quel che ci è dato sapere, è che il GIP del Tribunale di Salerno, ritiene, attraverso la convalida del sequestro, quantomeno la sussistenza del fumus commissi delicti. Nel contempo, però, non si deve prescindere da un’analisi critica della linea seguita dall’autorità giudiziaria, anche in ragione di tutti quegli eventi che nell’arco di questi mesi si sono rapidamente susseguiti.
La circostanza, infatti, che lo stesso Governo nazionale abbia previsto straordinarie misure economiche in favore di quelle aziende che decidevano di convertirsi producendo mascherine facciali, è indice di un dato oggettivo, ovvero che il mercato di questi dispositivi, essenziali per la salute collettiva, era all’improvviso sotto shock per una moltitudine di ragioni, concomitanti nello spazio e nel tempo.
Ne discenderebbe che, questa quale personale considerazione, l’azione speculativa del singolo operatore commerciale non poteva da sola incidere a tal punto da generare storture di un mercato, che in quel momento era già in piena burrasca.
L’ipotesi di reato prospettata, quindi, potrebbe invero non rispondere ai requisiti oggettivi richiesti dalla norma in ragione del fatto che l’analisi della condotta dovendosi eseguire ex ante e non ex post, potrebbe indurre a ritenere semmai la presenza di altri reati, ma probabilmente non quello di cui all’art. 501 bis cp.
Avv. Pasquale Morelli
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Ordinanza GIP Tribunale di Salerno del 2 aprile 2020
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