DECRETO LIQUIDITA’: LE NUOVE MISURE ECONOMICHE ANTI CORONAVIRUS

MISURE ANTI CORONAVIRUS

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 che introduce   Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Per contrastare le crisi aziendali, conseguenti alle restrizioni per l’epidemia da Covid-19, sono stanziate risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le CU, nuove misure per assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica nazionale.

Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:

– le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;

– le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.

Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

A sostegno dell’export il decreto legge introduce inoltre un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

L’Art. 1 del decreto precisa:
“Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia di Covid-19 diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, Sace spa concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie (…)  in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla Sace ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese (...) ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita iva (…).

Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortmento di durata fino a 24 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (…) e alla data del 29 febbraio 2020 non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (…);
c) l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
– 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per primi due anni di attività;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento copre il: 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5 mila dipendenti in Italia; 70 per cento per le imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
– per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto quinto e sesto anno; per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno
f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile (…):
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto per capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia (…);
i) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa (…) non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020:
l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto (…)
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (…)

Le garanzie per le imprese di dimensioni medio-piccole sono implementate con il ricorso al Fondo di Garanzia pmi

Così all’art 13:
“Fino al 31 dicembre 2020 in deroga alla vigente disciplina del Fondo (…) si applicano le seguenti misure:
a. La garanzia è concessa a titolo gratuito.
b. L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
c. La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata (…) al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea (…), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare alternativamente: 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (…) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (…)
d. La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata (…) al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% previa autorizzazione della Commissione europea (…) e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito
e. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo (…) i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere (…)
g. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano alla data della richiesta di garanzia esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificare come inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate (…) purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale (…), hanno stipulato accordi di ristrutturazione (…) o hanno presentato un piano attestato (…) purché alla data di entrata in vigore del presente decreto le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza (…) Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (..,)
m. previa autorizzazione della Commissione europea (,..) sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione i nuovi finanziamenti concessi (…) in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di imprese, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata (…) purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione (…) e comunque non superiore a 25 mila euro. (…) In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse (…) che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni (…) maggiorato dello 0,2 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione.
n. In favore di soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata (…) la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie a valere su risorse proprie sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso La predetta garanzia può essere rilasciata per prsetiti di importo non superiroe al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario (quindi sino a un massimo di 800 mila euro, ndr).

L’entrata in vigore di tutte le norme non ancora in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è stata posticipata al 1° settembre 2021. (art. 5 del Decreto Liquidità

L’art. 6 del Decreto liquidità prevede che sino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile relativi all’abbattimento e ricostituzione obbligatoria del capitale per perdite (artt. 2446 e 2482 codice civile). Inoltre, l’art. 9 prevede che “i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.  Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (…) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (…)

Nel campo fiscale il Decreto, a integrazione delle misure previste con il “Cura Italia”, dispone:

– la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;

– la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

– la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

Inoltre è prevista:

– l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;

Per il settore giustizia il decreto prevede l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente:

– il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,

– la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);

– la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Link e documenti:
Gazzetta ufficiale DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

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