CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Conciliazione e Mediazione

Soluzione Stragiudiziale delle Controversie

Consumatori, Telefonia, Mediazione, Negoziazione assistita,  Arbitrato.

I professionisti dello studio LexOpera sono specialisti nell’assistenza e consulenza in  procedure di risoluzione alternativa delle controversie. Particolare rilievo, per quantità di casi trattati, assume la procedura di conciliazione delle controversie tra operatori telefonici ed utenti dinanzi ai Co.re.com regionali.
I comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.) sono stati istituiti dal Legislatore con la Legge n. 249/1997 (meglio nota come legge Maccanico). Agli stessi sono state attribuite funzioni di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.
Più precisamente, a tali Comitati regionali sono state delegate competenze in materia di:

  • vigilanza sull’esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;
  • tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
  • definizione delle controversie tra operatori del settore e utenti.

L’aspetto più innovativo, tuttavia, è rappresentato dall’attività di conciliazione delle controversie insorte tra utenti e operatori, nell’ambito delle telecomunicazioni. Il tentativo di conciliazione rappresenta uno strumento basato su una procedura informale, rapida e gratuita che deve essere obbligatoriamente esperita, pena improcedibilità dell’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria.
I casi in cui è possibile presentare ricorso al Co.Re.Com. per controversie insorte in ambito di telefonia o tv a pagamento sono molteplici, ecco i più comuni:

  • contestazioni di pagamenti di importi non dovuti;
  • ricezione di servizi a pagamento non richiesti;
  • penali per recesso anticipato;
  • disservizi da parte dell’operatore (come ad esempio interruzioni di servizio di telefonia e/o ADSL).
In altre parole, gli utenti, singoli o associati, e gli operatori di comunicazione che ritengono di aver subito la violazione di un proprio diritto, protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme del settore, possono incontrarsi presso il Co.Re.Com. nel tentativo di risolvere bonariamente la questione insorta.
La richiesta deve essere inoltrata al Co.Re.Com territorialmente competente, sulla base dei seguenti criteri:
  • in caso di reti telefoniche fisse, in base al luogo di somministrazione del servizio;
  • negli altri casi, sulla scorta del domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, in base alla residenza o alla sede legale rispettivamente dell’utente o dell’impresa.
Ad oggi sicuramente l’attività di risoluzione delle controversie è tra le funzioni dei Co.Re.Com che si stanno rivelando più importanti ed efficaci.
Le altre materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari” (art. 5, co. 1 e co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010). In tutti questi casi è necessaria l’assistenza di un legale per portare avanti il tentativo di mediazione davanti ad uno degli organismi abilitati

Ti occorre assistenza in procedure di negoziazione, conciliazione, mediazione arbitrato?  LexOpera si incarica di gestire le procedure davanti agli altri organismi per la mediazione di controversie in materia civile.

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