OBBLIGAZIONI SUBORDINATE MONTE DEI PASCHI DI SIENA: I CRITERI DEL RISARCIMENTO

obbligazioni subordinate MPS

La sentenza n. 1423/2024 del 6 Agosto 2024 della Corte d’Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Pisa del 2021, ha dato pienamente ragione ai risparmiatori possessori di obbligazioni subordinate MPS, poi convertite in azioni per salvare la banca.

I risparmiatori, nel 2018 assistiti dal nostro studio, si erano rivolti al Tribunale di Pisa, che, con sentenza del 2021, aveva dato ragione alla Banca.

In seguito all’impugnazione, la Corte d’ Appello di Firenze, in riforma della sentenza di Pisa, ha riconosciuto il diritto dei clienti ad essere risarciti delle perdite perché i consulenti della banca non avevano mai informato del rango subordinato delle obbligazioni MPS.

La Corte ha ricostruito la vicenda comune a molti possessori di obbligazioni subordinate di Banca Monte dei Paschi di Siena che hanno visto decadere i loro investimenti perché convertiti in azioni ordinarie per effetto del Burden Sharing. La sentenza è importante perché stabilisce i criteri da seguire nella determinazione della perdita e quindi del risarcimento che spetta ai risparmiatori.
Infatti, moltissimi clienti, indecisi sul da farsi, avevano mantenuto le azioni in portafoglio, amplificando così le perdite.

Il caso Obbligazioni Subordinate MPS

Come moltissimi risparmiatori, i clienti, avevano acquistato obbligazioni con ordini eseguiti nel 2011. La banca aveva presentato i titoli come obbligazioni ordinarie mentre in realtà si trattava di obbligazioni subordinate.

In seguito alla crisi di Banca Monte dei Paschi di Siena veniva attivato il meccanismo del cd. burden sharing previsto dalla disciplina comunitaria, che imponeva solo ai titolari di obbligazioni subordinate la conversione di tali titoli in azioni, con quotazioni in rapida discesa.

La Corte d’Appello ha statuito, tra le altre questioni che, l’intermediario non ha fornito la prova di aver fornito la specifica informazione circa il carattere subordinato delle obbligazioni.

Inoltre, la Corte ha precisato che il carattere subordinato delle azioni era un elemento di indubbio rilievo che incideva sulla natura dello strumento finanziario e sulle sue caratteristiche e quindi doveva essere reso noto ed esplicito nell’ambito dell’obbligo di informazione completa e specifica che gravava sull’intermediario. Nondimeno, la Corte ha ribadito che nella  fattispecie è risultata assente qualsiasi “profilatura” dei clienti; si dà specificatamente atto che l’operazione non è adeguata in relazione alla “difformità dell’investimento rispetto all’esperienza dichiarata”. Tali elementi portano a ritenere sussistente un grave inadempimento dell’intermediario rispetto agli obblighi informativi prescritti dal TUB e dal regolamento Consob intermediari.

L’aspetto più interessante della decisione della Corte d’Appello di Firenze la quantificazione del danno, che  la Corte fiorentina ha determinato con il criterio più favorevole al risparmiatore nel senso più favorevole ovvero in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli momento dell’acquisto (al netto delle cedole riscosse in applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno”) e il controvalore determinato alle quotazioni correnti al momento della sentenza nel caso specifico (NdR Cfr. Cass. Cass. Ordinanza n. 17948/2020 ) e non, invece le quotazioni risultanti alla data di conversione. Con tale criterio i clienti hanno ricevuto il risarcimento completo delle azioni che hanno sono rimaste in loro per tutta la durata del processo, perdendo oltre il 99% del valore. La quotazione ufficiale è di Euro 4,39 per azione, ma occorre tenere conto che l’assemblea straordinaria degli azionisti del 15  Settembre 2022 ha deliberato il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti.

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