La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C‑502/18, ha deciso che in caso di ritardo del volo in coincidenza il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione del secondo volo, anche se questo è al di fuori dell’UE.
I voli in coincidenza possono quindi godere di quanto prescritto dal regolamento Eu 261/ 2004, cioè il risarcimento economico che varia da 250 ai 600 euro per i ritardi superiori alle tre ore, calcolati in base all’ora di arrivo dell’aereo.
A maggiore tutela dei viaggiatori la sentenza della Corte di Giustizia ha allargato la tutela nei casi di voli in partenza da uno Stato europeo, e con coincidenza e destinazione in Paesi terzi, acquistati con un’unica prenotazione con medesimo Pnr.
La decisione della Corte è stata attivata dalla controversia di viaggiatori della compagnia ceca Czech Airlines, partiti da Praga per Bangkok via Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.
La prima parte del volo è arrivata puntuale mentre la seconda tratta operata da Etihad in code-sharing ha tardato di ben oltre tre ore.
La Corte ha condannato obbligando Czech Airlines a rimborsare i passeggeri perchè “nell’ambito dei voli con una o più coincidenze che siano stati oggetto di un’unica prenotazione, il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo”. Infatti spesso chi ha venduto la prima tratta è il soggetto con cui il passeggero ha stabilito il contratto di servizio.
Infine, la Corte rammenta che il regolamento riserva al vettore aereo operativo che ha dovuto provvedere a una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione e che è stato, in parte, operato da un altro vettore nell’ambito di un accordo di code-sharing, il diritto di agire in regresso contro quest’ultimo.
Va ricordato, anche, che passeggeri dei voli europei, e anche extra-Ue se collegati a un’unica prenotazione, hanno diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo se il ritardo è superiore alle cinque ore. Hanno inoltre diritto ad assistenza, pasti, bevande, comunicazioni chiare e tempestive e una stanza in hotel quando necessario. Inoltre se il posto sul volo alternativo su cui vengono riprotetti prevede una tariffa inferiore hanno diritto a un rimborso parziale del biglietto mentre se è in classe superiore non è dovuta alcuna integrazione.
Link e documenti:
Corte di Giustizia UE causa C‑502/18
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