La Corte di Cassazione con sentenza n. 23140 depositata il 27.05.2019 torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo, perché titolare di specifica posizione di garanzia per la tutela dell’incolumità dei propri operai.
In particolare la sentenza affronta il tema della responsabilità omissiva per colpa (generica e specifica) del datore di lavoro, anche rispetto agli obblighi gravanti sul committente e della interruzione del nesso di causalità per condotta abnorme del lavoratore.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda l’incidente mortale occorso al lavoratore precipitato da una terrazzina collocata ad otto metri dal suolo, mentre srotolava la guaina di coibentazione del lastrico nella quale veniva allestito il cantiere di lavoro privo delle apposite impalcature e parapetti.
Al datore di lavoro veniva contestato di non aver approntato tutte le necessarie misure di sicurezza idonee ad evitare la caduta dell’operaio dall’alto, la cui predisposizione avrebbe scongiurato l’evento avverso.
Nel giudizio di merito è stato accertato che la vittima prima perdere l’equilibrio era intenta a compiere un’attività di coibentazione quando, avvicinandosi di spalle al margine esterno della terrazzina, cadeva impattando al suolo con la parte occipitale della testa.
Afferma la cassazione che “l’uso delle cinture di sicurezza – misura di carattere generale e imperativo – deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall’alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l’esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorché tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt’al più, ad attenuare soltanto il rischio”.
La suprema Corte ha anche ricordato “lo speculare e condivisibile principio per il quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall’uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare (per tutte, Sez. 4, n. 25134 del 19/4/2013, Urso, Rv. 256525)”.
Sulla concorrenza fra la responsabilità del datore di lavoro appaltatore e quella del committente il supremo Collegio “Osserva che la normativa richiamata è stata introdotta per ampliare – non certo per restringere – la sfera di tutela del lavoratore e dei luoghi di lavoro, espandendo – non certo limitando – le figure di garanzia e gli obblighi ad esse relativi, particolarmente avvertiti qualora i lavori da eseguire siano complessi o prevedano interferenze tra i vari soggetti coinvolti
Sulla portata che l’obbligo di garanzia della sicurezza che incombe sempre sul datore di lavoro la cassazione osserva che:
“il cantiere deve essere sempre in sicurezza e i lavoratori debbono essere sempre protetti dai rischi che le norme a contenuto cautelare tendono a scongiurare, anche nei momenti di sospensione, pausa o interruzione dell’attività di lavoro”
Link e documenti:
Corte di Cassazione sentenza n. 23140 depositata il 27.05.2019
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