La Corte di Cassazione a sezioni unite on la sentenza n. 12193 pubblicata l’8 maggio 2019 ha affermato il principio che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un Giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, c.d. genitore d’intenzione.
La domanda di riconoscimento riguardava due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione.
Secondo la Corte il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia si pone in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione.
Affermano i giudici che la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali. In particolare trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n.184 del 1983.
Il provvedimento di cui si chiedeva il riconoscimento era stato emesso dalIa Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada), che aveva accertato il rapporto di co-genitorialitàcon nei confronti della coppia omossessuale. La coppia chiedeva la trascrizione del rapporto di co-genitorialità negli atti si Stato Civile del Comune italiano. L’ufficiale di stato civile, aveva rifiutato la trascrizione e disposto l’emendamento degli atti di nascita.
La domanda dio trascrizione era stata invece accolta dalla corte d’Appello, e contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, il Ministero dell’Interno e il Sindaco, denunciando tra l’altro, la denunciando il difetto assoluto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 65 della legge n. 218 del 1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 e la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 111 Costo e degli artt. 132, quarto comma, e 134 cod. proc. civ.
Riguardo alle questioni di giurisdizione la Corte afferma il principio che “II rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione.
Inoltre il Pubblico Ministero riveste la qualità di Iitisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico. Quindi il ricorso del PM è dichiarato inammissibile, mentre risulta ammissibile quello proposto dal Sindaco e dal Ministero dello interno.
In esame dei motivi di diritto la Corte sottolinea che a differenza di quella canadese, la disciplina vigente in Italia non consente il ricorso alla maternità surrogata, in quanto la legge 19 febbraio 2004, n. 40 limita alle coppie di sesso diverso la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita, prevedendo sanzioni amministrative in caso di ricorso alle relative pratiche da parte di coppie composte da soggetti dello stesso sesso e sanzioni penali per chi in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni, mentre la legge 20 maggio 2016, n. 76 esclude l’applicabilità alle unioni civili delle disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184.
L’ordinanza dell’a Corte d’Appello ha così applicato erroneamente le enunciazioni di principio contenute della sentenza Cass n. 19599 del 2016. Quel giudizio aveva ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un atto di nascita formato all’estero e riguardante un minore generato da due donne, a ciascuna delle quali egli risultava legato da un rapporto biologico, mentre nel caso in oggetto si discute dell’attribuzione ai minori dello status di figli di uno dei due istanti, con il quale essi non hanno alcun rapporto biologico, essendo stati generati mediante gameti forniti dall’altro, già dichiarato loro genitore con un precedente provvedimento regolarmente trascritto in Italia, con la cooperazione di due donne, una delle quali ha donato gli ovociti, mentre l’altra ha portato avanti la gravidanza, rinunciando preventivamente a qualsiasi diritto nei confronti dei minori.
Quindi secondo le Sezioni Unite la fattispecie è invece annoverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternità surrogata vanno applicati i principi espressi da Cass., Sez. I, 11/11/2014, n. 24001, per cui la surrogazione eterologa (o, nel linguaggio comune, “utero in affitto”) è vietata dalla legge italiana.
Link e documenti: Corte di Cassazione S.U. Sentenza n. 12193 pubblicata 8 maggio 2019
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