Come atteso finisce alla Corte costituzionale la norma che prevede la procedibilità di ufficio delle lesioni stradali gravi e gravissime commesse con violazione generica delle norme sulla circolazione stradale. E’ stato il Tribunale di La Spezia a sollevare la questione di legittimità con ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5/2019.
Il Giudice ha ravvisato la possibile violazione dell’art. 76 della Costituzione del decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 nella parte in cui non prevede la procedibilita’ a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, comma 1 codice penale.
Secondo il tribunale la ratio della legge dell’art. 1, comma 16, lettera a) n. 1 era di prevedere la procedibilita’ a querela per le vittime dei reati, che erano in stato di incapacita’ già prima della loro commissione, a causa di eta’ o infermita’, in un’ottica di tutela di una categoria di soggetti vulnerabili, non in grado di sporgere agevolmente querela.
Viene quindi criticata la mancata estensione della procedibilita’ a querela dei delitti di cui all’art. 590-bis, comma l del codice penale perché si equiparava la vittima di un sinistro stradale, che ha subito, proprio a causa del sinistro, lesioni gravi o gravissime, ad una persona offesa che si trova in stato di incapacita’ per infermita’ o eta’, e per tale motivo non in grado di sporgere querela, perché manca una correlazione diretta e costante fra le lesioni gravi o gravissime riportate a seguito di un sinistro stradale e lo stato di incapacita’ di infermita’.
Il Giudice ha sottolineato che l’attuale regime di procedibilità non aiuta le esigenze deflattive del contenzioso né il concreto interesse delle vittime che è l’aspettative risarcitoria. Infatti la possibilità di rimettere querela è un formidabile incentivo alla soluzione riparatoria.
Infine ila norma sarebbe mette sullo stesso piano condotte di allarme sociale molto diverso tra loro, parificando, senza ragione, tali condotte a quelle di delitti colposi commessi da persone che si trovano sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Link e documenti:
Tribunale La Spezia ordinanza n. 3/2018
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