La Cassazione con Ordinanza n. 9983 del 10 aprile 2019 ha ribadito il proprio orientamento in tema di infortunio all’interno della struttura scolastica. Precisa la Corte che ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva “incriminata” e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito, messo in atto con lo scopo di ledere, da parte di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto;
Incombe al danneggiato l’onere di dare la prova dell’illecito quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, ivi ricompresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.
Tali principi di diritto sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’Appello di L’Aquila.
La pronuncia trae origine dalla domanda di risarcimento nei confronti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, nonché della Scuola Elementare e Media e della chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice società in conseguenza del sinistro nel quale era rimasto coinvolto il figlio mentre partecipava ad un torneo di pallamano organizzato dalla scuola. Il ragazzo aveva subito danni cadendo e urtando contro una panchina, e riportando lesioni alla bocca.
Avverso la sentenza che aveva rigettato l’appello, i genitori hanno proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2050, c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. lamentando che la Corte d’appello abbia «ritenuto non responsabile ex art. 2048 c.c.» la controparte, senza invero considerare il lamentato «mancato rispetto da parte dell’Istituto scolastico della disposizione dell’art. 1, comma 2, del regolamento ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball … prescrivente l’obbligo di circondare il terreno di gioco di una fascia di sicurezza di almeno 1 metro sui lati lunghi e di 2 metri sui lati corti, e la mancata predisposizione ed apposizione di apposite ed idonee cautele e protezioni relativamente alle panchine a bordo del campo.
La Corte ha precisato il proprio orientamento in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante.
L’ipotesi di responsabilità sussiste solo per atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta l’atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908)
Riguardo alla valutazione delle prove la Corte ha preso atto che i giudici di merito avevano accertato e motivato correttamente che l’incidente è avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano”. Ravvisando avere la scuola fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell’art. 2048 c.c., ha in particolare ritenuto essersi il sinistro nella specie verificato con modalità tali da non potere essere impedito.
Pronunce recenti in materia di infortunio in ambito scolastico
Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. Ne deriva che, nelle suddette controversie, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Tribunale Catania sez. III, 02/01/2019, n.483
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.
Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14355
Non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell’azione di una partita (nella specie, lesione della tibia destra a causa dell’ intervento di un compagno mentre stava giocando a calcio durante l’ora di educazione fisica).
Tribunale Savona, 17/02/2018
Assistenza legale in materia di danni, infortunistica, risarcimenti, assicurazione.
Compila questo form e descrivi il tuo caso.
Provvederemo noi a ricontattarti per fornirti ogni chiarimento riguardo alla soluzione di controversie e per ottenere il risarcimento nel più breve tempo possibile e senza alcun anticipo di spese legali.
[contact-form-7 id=”58″ title=”Modulo di contatto 1″]
scrivi a info@lexopera.it