Pubblicata la motivazione della sentenza nr. 88/2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, (questione sollevata dal Giudice del Tribunale ordinario di Forlì) il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
Secondo la Consulta è irragionevole una sanzione fissa da applicare a fattispecie di gravità variabile. Inoltre, la sanzione amministrativa si sovrappone ad altre previste nello stesso articolo del Codice della strada.
Conclude, infatti, la Consulta che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada”..
Secondo la Corte l’automatismo previsto dal nuovo art. 222 del codice della strada «non è compatibile con i princìpi di eguaglianza e proporzionalità» e il giudice deve valutare se applicare la sospensione della patente invece della revoca. Anche perché la sospensione è prevista dallo stesso articolo 222 e la revoca si sovrappone a essa in modo «poco coerente».
Nella motivazione si richiamano pronunce precedenti, in cui la stessa Corte afferma, in linea di principio, che le sanzioni penali rigide, per essere costituzionali, devono comunque essere ragionevolmente proporzionate «rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».
La sanzione aministrativa automatica è invece giustificata nei casi di ebbrezza grave e droga, perché “porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art.589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.
Quanto al divieto di bilanciamento fra le aggravanti e le attenuanti, la Consulta ritiene sia giustificata dalla diversità di fattispecie tra omicidio stradale e omicidio colposo, diversità legittimata come «tipico esercizio di discrezionalità legislativa». Inoltre, resta possibile applicare tutte le attenuanti e le diminuenti legate al rito, per ridurre il rigore del divieto di bilanciamento.
Una riduzione da valutare in casi come quelli delle questioni sollevate davanti alla Consulta, in cui con quelle l’imputato concorrevano a determinare l’esito dell’incidente anche violazioni della vittima (come il non allacciare la cintura) e di terzi (come lo stato di alterazione da droghe del guidatore che trasportava la vittima).
Link e documenti:
Corte costituzionale Sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019
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