POLIZZE UNIT LINKED E COPERTURA DEL RISCHIO DEMOGRAFICO

La perequazione tributaria

Le ultime sentenze pronuncia sulla vicenda delle polizze  unit linked, in particolare quelle  collocate dalla società irlandese Hansard Europe attraverso vari intermediari italiani (A1 Life, A1 Broker, IFB)  riconoscono la nullità della polizza ai sensi dell’art. 23 del TUF

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

Con la sentenza n. 1469/2023 del 28.02.2023 la corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Hansard che già era stata condannata dal Tribunale di Roma a restituire al cliente il premio pagato di 50.000 euro nel pagato nel 2012

La polizza era fra quelle emesse da Hansard Europe e denominata ‘La Signature Bond Plus’, con il versamento di un premio unico di 50.000,00 euro; che la polizza in questione risultava essere del tipo c.d. unit-linked, e il cui valore era legato a fondi gestiti dalla società Emerging Manager Platform Ltd, avente sede legale alle Isole Bermuda;

In questo caso, il cliente di Roma  come tanti altri risparmiatori, assistiti dal nostro studio con l’avv, Francesco Giordano,  domandava la restituzione dell’investimento perso nell’acquisto della polizza.

Riconosce la corte d’Appello che, in linea di principio, le polizze linked sarebbero da qualificare come contratti di investimento finanziario laddove manchi la garanzia di restituzione del capitale e la natura assicurativa del prodotto (Cass. 30 aprile 2018, n. 10333), ovvero come contratti di assicurazione laddove sia previsto il pagamento di un premio da parte dell’assicurato in cambio di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso o di altro evento compreso nel contratto, senza alcuna valutazione circa il trasferimento del rischio (Corte Giustizia UE 31 maggio 2018, n. 542).

Dall’esame delle condizioni generali di assicurazione emerge che il contratto in esame, qualificato dallo stesso quale prodotto “finanziario- assicurativo” si caratterizza per addossare l’intero rischio finanziario in capo all’assicurato, atteso che in ragione del collegamento del valore degli investimenti con gli attivi di cui alla linea d’investimento del Fondo Personale non è garantita alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell’evento assicurato (art. 1).

Hansard dal suo canto, sostiene che la disciplina finanziaria con tutte le sue protezioni verso il cliente non è applicabile nel caso specifico in quanto la polizza non è stata distribuita direttamente dall’impresa di assicurazione, ma da agenti/brokers che sarebbero estranei estranei al concetto di ‘soggetti abilitati’ di cui alla norma dell’art. 25-bis del TUF

La corte d’appello di Roma respinge questa interpretazione ritenendo implausibile che le garanzie del consumatore siano differenti a parità di strumento a seconda del soggetto che le distribuisce.

 

IL TRIBUNALE DI AREZZO

Con la sentenza n. 171 del 22.2.2023 il Tribunale di Arezzo ha condannato Hansard Europe Designated Activity Company, A1 Life S.p.A. e IFB Italy s.r.l. alla restituzione a titolo di risarcimento del danno della somma di € 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria e  interessi legali.

La vicenda riguarda l’acquisto di una polizza da parte di una cliente di Arezzo, persuasa a sottoscrivere la polizza attraverso promotori di A1 Life e IFB.  La polizza, unit-linked a premio unico di Euro 40.000,00. Come tutte le altre il valore risulterà è legato a fondi gestiti dalla società Emerging Asset Menagement Ltd, avente sede legale alle Isole Bermuda.  Il giudice ha accolto la domanda dei risparmiatori, sempre assistiti  dal nostro studio.
Infatti, scrive il giudice, “Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, l’intermediario deve, pertanto, chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria ed i suoi obbiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, dovendosi astenere dall’effettuare operazioni non adeguate a quel soggetto per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, a meno che l’investitore stesso, preventivamente informato di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione dell’operazione, non decida di darvi comunque corso, mediante un ordine impartito per iscritto, in cui faccia esplicito riferimento alle informazioni ricevute (la c.d. suitability rule prevista e disciplinata dall’art. 29 commi 1 e 3, Reg. Consob).”

 

LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA

Con la sentenza n. 68/2023 La corte d’Appello di Ancona ha condannato l’intermediario A1 Life a risarcire il cliente dell’investimento di 35.000 ero perso nell’acquisto di una polizza  emessa da Hansard.

In questo caso, l’anziana correntista fiorentina aveva sottoscritto nel 2012 la stessa polizza per il tramite di un promotore appartenete alla società A1 Life

Solo dal 2018 il cliente si rende conto di aver perduto tutto il capitale investito, e scopriva che in realtà la polizza sottoscritta apparteneva alla tipologia
“unit linked”, caratterizzata dalla prevalente funzione finanziaria e che tale caratteristica era stata totalmente sottaciuta dalla società di intermediazione.

Con ordinanza  il Tribunale aveva accolto la domanda sul presupposto che l’ assicurazione sottoscritta fosse da qualificarsi come strumento finanziario c quindi come tale assoggettabile alla disciplina del T.u.f . e aveva dichiarava pertanto la nullità del contratto.

La corte di appello ha confermato la sentenza e dichiarato che l’intermediario è responsabile per avere presentato il prodotto al cliente illustrandone le caratteristiche e acquisendone il consenso.
La polizza united liked va infatti qualificata come prodotto finanziario emesso da impresa assicuratrice, e quindi soggetto alla disciplina degli artt. 21 e 23 del TUF.

Infatti, secondo la corte marchigiana,   appare indubbiamente prevalente la componente finanziaria, visto che nelle Condizioni generali si legge: “la Signature Bond Plus è un prodotto finanziario-assicurativo che prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato, in conformità a quanto disposto nell’Articolo 7.

Ritiene la Corte territoriale che, sebbene sia presente il c.d. rischio demografico appare senza dubbio preponderante il rischio accollato dall’assicurato, vista la possibilità di perdere l’intero capitale investito e in considerazione del fatto che il grado di rischio della polizza veniva definito nella scheda di sintesi pari a “medio-alto”,

Al contrario, il rischio riferibile alla società assicuratrice appare quasi irrilevante, in quanto al momento della stipulazione del contratto l’appellato aveva 56 anni, considerato altresì che il premio riservato alla copertura dell’evento assicurato è pari al 101% del valore degli attivi che rappresentano la linea di
investimento del fondo personale.

IL TRIBUNALE DI TORINO 

Il Tribunale di Torino con Sentenza n. 965 depositata il 02/03/2023 ha condannato Hansard Europe a restituire i premi oltre interessi legali. La vicenda riguardava l’acquisto di una polizza Signature Bond Plus. Come al solito la cliente aveva sottoscritto una polizza assicurativa corrispondendo il capitale di €. 30.000,00.
La società, con comunicazioni dell’ottobre del 2015, rappresentava ai clienti la sospensione delle domande di riscatto per mancanza di liquidità del gestore e i tentativi di recuperare, anche solo in parte di premi pagati, era stata vana. La cliente, assistita dal nostro studio, ha avviato la causa nei confronti di Hansard dopo essersi resa conto dell’azzeramento definitivo del controvalore della polizza.

 

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 8 depositata il  02/01/2023 ha condannato Hansard (compagnia emittente) A1 Life e IFB (intermediari ) Novium (asset manager) tutti in solido per rimborsare la cliente della perdita di 157.000 euro pagati come premio per l’acquisto di due polizze.

Il tribunale  ha accolto la domanda per la falsa rappresentazione indotta circa la sicurezza e profittabilità dell’investimento, propostole dal consulente assicurativo di A1 Life. Infatti, dalle testimonianze acquisite risulta che erano state fornite informazioni rassicuranti sulla sicurezza delle linee di investimento “Premium Income” e “Premium Income Prestige” attraverso il materiale pubblicitario e “nei corsi di formazione aziendale, tenuti sia da A1 LIFE, sia da Novium (Paul Bruckner) sia da IFB”. Mentre le polizze “Signature Bond Plus”, risultavano eccessivamente rischiose e con scadente redditività.

 

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