L’art. 1, commi 997 e 998, della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, detenute, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2018. La rivalutazione consente di pagare un’imposta dell’8% sul valore della partecipazione, in luogo del versamento Irpef sulla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione, o in luogo dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza lorda.
L’aliquota sostitutiva viene calcolata sul valore di stima aggiornato in base alla perizia giurata, da fare entro il termine del al 30 giugno 2018.
Possono accedere alla rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Le partecipazioni devono essere detenute alla data del 1° gennaio 2018, non devono rappresentare beni di impresa e non devono essere relative a società quotate in borsa.
Per poter beneficiare dell’agevolazione si paga (in unica soluzione entro il 30 giugno 2018, o in 3 rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data, con maggiorazione degli interessi del 3% sulla seconda e la terza rata) un’imposta sostituiva dell’8% sia sulle partecipazioni qualificate che su quelle non qualificate.
Per potere usufruire della rivalutazione, la legge impone la redazione di una perizia giurata di stima del valore della partecipazione che si intende rivalutare. La perizia va giurata entro il 30 giugno 2018 e deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall’articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente dai seguenti soggetti:
- iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- iscritti nel Registro dei revisori legali.
- I periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011.
La perizia giurata implica la validità e le responsabilità previste dall’art. 64 del c.p.c. da parte del professionista abilitato. Il valore determinato sostituisce il costo di acquisto al lordo degli oneri incrementativi nella determinazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c e c-bis, del TUIR, emergente nella vendita delle predette quote societarie.
Dal prezzo di vendita della quota si sottrae quindi il valore periziato, annullando (ove il prezzo di vendita viene fatto coincidere con il valore stimato) o comunque riducendo la plusvalenza latente formatasi nel tempo.
Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà essere inferiore al valore di perizia; tuttavia la minusvalenza realizzata non avrà rilevanza fiscale per il cedente.
Il costo rivalutato è utilizzabile unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, quali le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma non per la determinazione dei redditi di capitali, quali quelli derivanti a seguito di recesso, esclusione del socio o liquidazione della società.
Dovranno essere conservati tutti i documenti ai fini di eventuali controlli, la perizia e i dati identificativi dell’estensore della perizia, il codice fiscale della società periziata, le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva.
I professionisti e partners LexOpera provvedono alla redazione delle perizie di stima delle partecipazioni, valide a tutti gli effetti previsti dalla legge.
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