Chi è privo di un reddito minimo (oggi pari ad euro 11.528,41) ha diritto ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito. La misura è consentita per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzata per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).
Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e anche nei processi per separazione e divorzio.
É anche ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l’appello o il reclamo.
Il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.
Chi ne ha diritto?
Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:
Nel processo penale:
i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l’ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.
Nel processo civile:
- i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
- il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
- gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Requisiti di Reddito per essere ammessi:
L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.528,41 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). Al contrario, si considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli). In tale caso è sempre opportuno specificare nell’istanza il nome ed il cognome della controparte: l’indicazione serve ad evitare errori nel corso delle verifiche effettuate al momento dell’ammissione. Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.528,41 + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.528,41 + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc. Tuttavia, in sede penale, il Giudice respinge comunque la domanda di ammissione se, in base al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari ed alle attività economiche svolte, vi è fondato motivo di ritenere che le condizioni di reddito siano differenti da quelle indicate. Diversamente da quanto spesso si crede, la proprietà della sola casa di abitazione (o di parte di essa) non impedisce l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; o meglio, la casa non è inibitoria all’accesso al patrocinio a spese dello Stato quando non vi siano redditi imponibili o, comunque, essi siano inferiori ad € 11.528,41 pur cumulando la rilevanza reddituale dell’immobile medesimo. Per la determinazione del proprio reddito, e per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non si deve fare riferimento all’Isee, ma al proprio reddito imponibile per come risultante dall’ultima dichiarazione o dal CUD. Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto Antistupro), ha previsto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro 11.528,41). La maggiorazione al limite reddituale prevista in ambito penale è ammessa anche nella fase precontenziosa civile delle controversie transfrontaliere: tuttavia, in questo caso, il patrocinio a spese dello Stato può essere accordato anche al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del paese dove si terrà il processo o verrà eseguita la sentenza. Tale ammissione non sarà però possibile se il richiedente può disporre nel proprio paese di altra forma di sostegno per le spese processuali.
ATTENZIONE:
Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti. Non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).
Nei processi penali il termine per la decisione non è più immediato e deve tenere conto anche delle risultanze del casellario giudiziale. In ogni caso, ed anche negli altri processi, la decisione dovrà essere presa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza. La domanda può essere sempre riproposta.
Nei processi civili e di volontaria giurisdizione, Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accoglie l’istanza di ammissione in via anticipata e provvisoria: il provvedimento è infatti modificabile da parte del Magistrato che ne verifichi la necessità. Il provvedimento provvisorio è comunicato alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato.
Se la domanda non viene accolta:
Nel processo civile: l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
Nel processo penale: contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate.
L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Scelta del difensore:
La scelta dell’avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio, ma si può nominare un solo difensore. Il difensore deve essere scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Cosa si deve pagare
Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, per cui non si deve pagare né l’avvocato né il consulente tecnico.
E’ vietato per l’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
Il patrocinio a spese dello Stato vale solo per il contenzioso per cui vi è stata ammissione: le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione.
Restano a carico del richiedente le attività professionali erogatigli al di fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l’attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).
Se si è ammessi ma non si ha diritto
Si devono sostenere e rifondere tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato o prenotate a debito.
Se si dichiara il falso:
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro; la condanna comporta la revoca dall’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.
La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazione del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.
Gli avvocati di LexOpera assistono i clienti in regime di Patrocinio a Spese dello Stato nei casi previsti dalla legge. In caso di ammissione nessun compenso sarà dovuto per l’assistenza davanti al Tribunale civile o penale.
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