La banca è obbligata a avvisare il debitore della segnalazione a sofferenza in Centrali Rischi della Banca d’Italia, sia che si tratti di un privato consumatore che di una impresa. Il principio è stato nuovamente riconosciuto e applicato nella sentenza del Tribunale di Belluno, depositata il 22 Marzo 2018.
I fatti
La società debitrice proponeva ricorso d’urgenza il ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc volto ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia effettuata dalla banca creditrice per il ritardo nel versamento delle rate di rimborso del prestito.
Poichè il ricorso d’urgenza veniva rigettato, la società ha chiesto la riforma dell’ordinanza con reclamo al collegio.
Il collegio, prendendo incidentalmente posizione circa l’ammissibilità del reclamo in forma cartacea, ritiene il reclamo fondato e lo accoglie.
I principi di diritto
Concorda il collegio che l’iscrizione a “sofferenza” richiede una valutazione, da parte del soggetto segnalante e della complessiva situazione del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di pagamento del debito.
Poichè l’Istituto di credito è tenuto alla diligenza di cui all’a n . 1176 co. 2 c.c.. per cui deve accertare diligentemente la sussistenza di una condizione di insolvenza del cliente medesimo, da intendersi quale situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.
Il collegio ha richiamato la posizione della corte di cassazione secondo cui “ai fini dell’obbligo di segnalazione al servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in “sofferenza” allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare la nozione di insolvenza che si ricava dalle “Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimonio/e. apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà.
I riferimento normativi dell’obbligo di preavviso vanno identificati
– nell’art. 125 comma 3 TUB,
– nell’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali
– nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti,
– nella Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d’Italia, capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5
La decisione
Afferma il tribunale che la banca segnalante deve sempre procedere ad una puntuale verifica, sulla scorta degli elementi oggettivi a sua disposizione, dei dati (complessivamente considerati) che inducano a ritenere che il proprio debitore versi in una situazione tale da mettere a rischio la riscossione del credito, dovendo tenere conto di elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione.
All’accertamento delle illegittimità della segnalazione consegue la condannata all’immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, con efficacia retroattiva.
Conclusione:
La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento che censura come abusiva l’automatica segnalazione alla centrale rischi, ove non vi siano concreti indizi di un effettivo deficit di liquidità aziendale o personale, e soprattutto ove non preceduto da avviso di cui la banca deve dare idonea dimostrazione, e quindi indicando in sostanza la raccomandata come mezzo idoneo a provare l’avviso.
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